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Document 62017TN0738

Causa T-738/17: Ricorso proposto il 3 novembre 2017 — STIF-IDF / Commissione

OJ C 22, 22.1.2018, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/49


Ricorso proposto il 3 novembre 2017 — STIF-IDF / Commissione

(Causa T-738/17)

(2018/C 022/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syndicat Transport Île-de-France (STIF-IDF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret e C. Rydzynski, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui essa definisce, nel suo articolo 3, i «contributi C2 concessi dallo STIF nell'ambito del CT2» come «regime di aiuti cui [è stata data] illegalmente esecuzione», ma compatibile con il mercato interno;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che inficerebbe la decisione impugnata nella specie, cioè la decisione (UE) 2017/1470 della Commissione europea, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France (GU 2017, L 209, pag. 24). Una siffatta violazione sarebbe stata commessa dalla Commissione nel qualificare i contributi C2 nell’ambito del CT2 come aiuti di Stato, considerando che la misura conferiva ai suoi beneficiari un vantaggio economico.

Il ricorrente considera, inoltre, che la Commissione, nella sua analisi, abbia commesso diversi errori di diritto e di valutazione nel pervenire alla conclusione che il quarto criterio della giurisprudenza Altmark non fosse soddisfatto nel caso di specie.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata, relativamente all’inosservanza del quarto criterio della giurisprudenza Altmark e all’esistenza di un vantaggio economico.


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