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Document 62017TN0722

Causa T-722/17: Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — WO Technopromexport / Consiglio

OJ C 424, 11.12.2017, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/57


Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — WO Technopromexport / Consiglio

(Causa T-722/17)

(2017/C 424/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: OOO WO Technopromexport (Mosca, Russia) (rappresentante: N.Meyer avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 (1) del Consiglio, del 4 agosto 2017;

in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 del Consiglio, nei limiti in cui al punto 39 ha incluso la ricorrente nell’elenco delle persone ed entità previsto dall'articolo 1 della decisione;

riunire questo procedimento con il procedimento parallelo di Topor-Gilka ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su diffusi evidenti errori di valutazione

Richiamo al regolamento (UE) n. 1351/2014 (2) del Consiglio

Il regolamento di cui trattasi riguarda una cerchia di persone diversa rispetto a quella alla quale appartiene la ricorrente e non sarebbe pertanto un argomento adatto per inserire la medesima nell’elenco controverso.

Censura di inadempimento

Il Consiglio giustifica la decisione di aggiungere la ricorrente nell’elenco controverso, tra l’altro, sulla base del fatto che sono state fornite turbine a gas in Crimea, ma sarebbero state violate le disposizioni dell’inziale contratto di fornitura con la Siemens Gas Turbine Technologies OOO. La valutazione sull’effettiva sussistenza di un inadempimento deve essere effettuata in conformità al diritto russo. Le parti del contratto di fornitura avrebbero adito il tribunale arbitrale di Mosca. Prima che tale tribunale arbitrale si pronunci sulla causa, la censura dell’inadempimento costituisce una base fattuale non sufficientemente solida e non sarebbe adeguata quale motivazione della decisione (PESC) 2017/1418.

Trasporto in Crimea delle turbine a gas

Si contesta alla ricorrente, di aver fornito turbine a gas in Crimea. Gli articoli di stampa pubblicati non sarebbero chiari e si fonderebbero su fonti anonime. Spetterebbe alle autorità competenti dell’Unione dimostrare la fondatezza dei motivi presentati e non incomberebbe all’impresa di cui trattasi produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi.

Violazione dei principi del diritto internazionale umanitario

La Russia sarebbe obbligata al ripristino e al mantenimento dell’ordine pubblico in Crimea, il quale allo stato attuale include anche il fatto di garantire una sicura e stabile fornitura energetica. Nella motivazione della decisione (PESC) 2017/1418 le esigenze umanitarie connesse a tale fornitura energetica così come le norme di diritto umanitario internazionale non sarebbero state prese in considerazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ex dell’articolo 296, paragrafo 2, del TFUE

La decisione 2017/1418 viola l’obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. La summenzionata motivazione al punto 39 dell’allegato della decisione nel complesso sarebbe generica e non sufficientemente dettagliata. Essa non descriverebbe le ragioni concrete del perché il Consiglio abbia scelto nell’ambito del suo potere discrezionale, di applicare le misure restrittive alla ricorrente e non soddisferebbe nella sua interezza il requisito dell’obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa e a un’effettiva tutela giurisdizionale

Non avendo soddisfatto l’obbligo di motivazione ex articolo 29, paragrafo 2, del TFUE, il Consiglio avrebbe violato il diritto di difesa e a un’effettiva tutela giurisdizionale della ricorrente poiché, non essendo la stessa a conoscenza dei motivi principali per i quali è stato aggiunto nell’elenco controverso, non sarebbe possibile formulare la miglior difesa.


(1)  Decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2017, L 2031, pag. 5).

(2)  Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU 2014, L 365, pag. 46).


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