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Document 62017TN0721

Causa T-721/17: Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — Topor-Gilka / Consiglio

OJ C 424, 11.12.2017, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/56


Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — Topor-Gilka / Consiglio

(Causa T-721/17)

(2017/C 424/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sergey Topor-Gilka (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Meyer, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 (1) del Consiglio, del 4 agosto 2017;

in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 del Consiglio, nei limiti in cui al punto 160 ha incluso il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità previsto dall'articolo 1 della decisione;

riunire questo procedimento con il procedimento parallelo della OOO WO Technopromexport ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su diffusi evidenti errori di valutazione

Richiamo al regolamento (UE) n. 1351/2014 (2) del Consiglio.

Questo regolamento riguarda una cerchia di persone diversa da quella alla quale appartiene il ricorrente e non sarebbe pertanto un argomento adatto per inserire il medesimo nell’elenco controverso.

Censura di inadempimento

Il Consiglio giustifica la decisione di aggiungere il ricorrente nell’elenco controverso, tra l’altro, sulla base del fatto che lo stesso avrebbe condotto la trattativa contrattuale con la Siemens Gas Turbine Technology OOO riguardante l’iniziale contratto di fornitura, ma in seguito le disposizioni di tale iniziale contratto di fornitura sarebbero state violate. La valutazione sull’effettiva sussistenza di un inadempimento deve essere effettuata in conformità al diritto russo. Le parti del contratto di fornitura avrebbero adito il Tribunale arbitrale di Mosca. Prima che tale tribunale arbitrale si pronunci sulla causa, la censura dell’inadempimento costituisce una base fattuale non sufficientemente solida e non sarebbe adeguata quale motivazione della decisione (PESC) 2017/1418.

Trasporto in Crimea delle turbine a gas

Si contesta al ricorrente di essere responsabile del trasferimento in Crimea delle turbine a gas. Gli articoli di stampa pubblicati non sarebbero chiari e si fonderebbero su fonti anonime. Spetterebbe alle autorità competenti dell’Unione dimostrare la fondatezza dei motivi presentati e non incomberebbe all’impresa di cui trattasi produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi.

Violazione dei principi del diritto internazionale umanitario

La Russia sarebbe obbligata al ripristino e al mantenimento dell’ordine pubblico in Crimea, il quale allo stato attuale include anche il fatto di garantire una sicura e stabile fornitura energetica. Nella motivazione della decisione (PESC) 2017/1418 le esigenze umanitarie connesse a tale fornitura energetica così come le norme di diritto umanitario internazionale non sarebbero state prese in considerazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE

La decisione 2017/1418 viola l’obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. La summenzionata motivazione al punto 160 dell’allegato della decisione nel complesso sarebbe generica e non sufficientemente dettagliata. Essa non descriverebbe le ragioni concrete del perché il Consiglio abbia scelto, nell’ambito del suo potere discrezionale, di applicare le misure restrittive al ricorrente e non soddisferebbe nella sua interezza il requisito dell’obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa e a un’effettiva tutela giurisdizionale

Non avendo soddisfatto l’obbligo di motivazione ex articolo 29, paragrafo 2, del TFUE, il Consiglio avrebbe violato il diritto di difesa e a un’effettiva tutela giurisdizionale del ricorrente poiché, non essendo lo stesso a conoscenza dei motivi principali per i quali è stato aggiunto nell’elenco controverso, non sarebbe possibile formulare la miglior difesa.


(1)  Decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2017, L 2031, pag. 5).

(2)  Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU 2014, L 365, pag. 46).


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