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Document 62017TN0721
Case T-721/17: Action brought on 17 October 2017 — Topor-Gilka v Council
Causa T-721/17: Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — Topor-Gilka / Consiglio
Causa T-721/17: Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — Topor-Gilka / Consiglio
OJ C 424, 11.12.2017, p. 56–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/56 |
Ricorso proposto il 17 ottobre 2017 — Topor-Gilka / Consiglio
(Causa T-721/17)
(2017/C 424/81)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sergey Topor-Gilka (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Meyer, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 (1) del Consiglio, del 4 agosto 2017; |
— |
in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata (PESC) 2017/1418 del Consiglio, nei limiti in cui al punto 160 ha incluso il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità previsto dall'articolo 1 della decisione; |
— |
riunire questo procedimento con il procedimento parallelo della OOO WO Technopromexport ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su diffusi evidenti errori di valutazione
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE La decisione 2017/1418 viola l’obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. La summenzionata motivazione al punto 160 dell’allegato della decisione nel complesso sarebbe generica e non sufficientemente dettagliata. Essa non descriverebbe le ragioni concrete del perché il Consiglio abbia scelto, nell’ambito del suo potere discrezionale, di applicare le misure restrittive al ricorrente e non soddisferebbe nella sua interezza il requisito dell’obbligo di motivazione ex articolo 296, paragrafo 2, del TFUE. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa e a un’effettiva tutela giurisdizionale Non avendo soddisfatto l’obbligo di motivazione ex articolo 29, paragrafo 2, del TFUE, il Consiglio avrebbe violato il diritto di difesa e a un’effettiva tutela giurisdizionale del ricorrente poiché, non essendo lo stesso a conoscenza dei motivi principali per i quali è stato aggiunto nell’elenco controverso, non sarebbe possibile formulare la miglior difesa. |
(1) Decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2017, L 2031, pag. 5).
(2) Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU 2014, L 365, pag. 46).