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Document 62016CA0184

Causa C-184/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Direttiva 2008/115/CE — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di ingresso nel territorio di tale Stato — Legittimità di un provvedimento di ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di allontanamento dal territorio — Possibilità di avvalersi, a titolo di eccezione, dell’illegittimità di un precedente provvedimento — Obbligo di traduzione)

OJ C 382, 13.11.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/20


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

(Causa C-184/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Direttiva 2008/115/CE - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di ingresso nel territorio di tale Stato - Legittimità di un provvedimento di ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di allontanamento dal territorio - Possibilità di avvalersi, a titolo di eccezione, dell’illegittimità di un precedente provvedimento - Obbligo di traduzione))

(2017/C 382/23)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parti

Ricorrente: Ovidiu-Mihaita Petrea

Convenuto: Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

Dispositivo

1)

La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nonché il principio della tutela del legittimo affidamento non ostano a che uno Stato membro, da un lato, ritiri un attestato d’iscrizione erroneamente rilasciato ad un cittadino dell’Unione europea che era ancora oggetto di un divieto d’ingresso nel territorio e, dall’altro lato, assuma nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento, basato sulla mera constatazione che il provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio era ancora in vigore.

2)

La direttiva 2004/38 e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non ostano a che un provvedimento di rimpatrio di un cittadino dell’Unione europea, come quello di cui al procedimento principale, sia adottato dalle stesse autorità ed in base alla stessa procedura seguita per il provvedimento di rimpatrio del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, quando siano applicate le misure di recepimento della direttiva 2004/38 più favorevoli a detto cittadino dell’Unione.

3)

Il principio di effettività non osta ad una prassi giurisprudenziale secondo cui il cittadino di uno Stato membro colpito da un provvedimento di rimpatrio in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale non può eccepire, a sostegno di un ricorso avverso tale provvedimento, l’illegittimità del provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio precedentemente emesso nei suoi confronti, purché l’interessato abbia avuto l’effettiva possibilità di contestare in tempo utile il provvedimento da ultimo citato tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2004/38.

4)

L’articolo 30 della direttiva 2004/38 impone agli Stati membri di adottare ogni misura utile affinché l’interessato comprenda il contenuto e gli effetti di un provvedimento adottato in virtù dell’articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva ma non impone, quando egli non abbia presentato una domanda in tal senso, che il provvedimento in questione gli sia notificato in una lingua per lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016.


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