EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CA0184
Case C-184/16: Judgment of the Court (First Chamber) of 14 September 2017 (request for a preliminary ruling from the Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Greece) — Ovidiu-Mihăiţă Petrea v Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Reference for a preliminary ruling — Directive 2004/38/EC — Directive 2008/115/EC — Right to move and reside freely in the territory of the Member States — Residence of a national of a Member State within the territory of another Member State despite a prohibition on entering that State — Lawfulness of a decision to withdraw a registration certificate and a further expulsion decision — Possibility to rely, exceptionally, on the unlawfulness of an earlier decision — Translation obligation)
Causa C-184/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Direttiva 2008/115/CE — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di ingresso nel territorio di tale Stato — Legittimità di un provvedimento di ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di allontanamento dal territorio — Possibilità di avvalersi, a titolo di eccezione, dell’illegittimità di un precedente provvedimento — Obbligo di traduzione)
Causa C-184/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Direttiva 2008/115/CE — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di ingresso nel territorio di tale Stato — Legittimità di un provvedimento di ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di allontanamento dal territorio — Possibilità di avvalersi, a titolo di eccezione, dell’illegittimità di un precedente provvedimento — Obbligo di traduzione)
OJ C 382, 13.11.2017, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 382/20 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis
(Causa C-184/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Direttiva 2008/115/CE - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di ingresso nel territorio di tale Stato - Legittimità di un provvedimento di ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di allontanamento dal territorio - Possibilità di avvalersi, a titolo di eccezione, dell’illegittimità di un precedente provvedimento - Obbligo di traduzione))
(2017/C 382/23)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis
Parti
Ricorrente: Ovidiu-Mihaita Petrea
Convenuto: Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis
Dispositivo
1) |
La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nonché il principio della tutela del legittimo affidamento non ostano a che uno Stato membro, da un lato, ritiri un attestato d’iscrizione erroneamente rilasciato ad un cittadino dell’Unione europea che era ancora oggetto di un divieto d’ingresso nel territorio e, dall’altro lato, assuma nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento, basato sulla mera constatazione che il provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio era ancora in vigore. |
2) |
La direttiva 2004/38 e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non ostano a che un provvedimento di rimpatrio di un cittadino dell’Unione europea, come quello di cui al procedimento principale, sia adottato dalle stesse autorità ed in base alla stessa procedura seguita per il provvedimento di rimpatrio del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, quando siano applicate le misure di recepimento della direttiva 2004/38 più favorevoli a detto cittadino dell’Unione. |
3) |
Il principio di effettività non osta ad una prassi giurisprudenziale secondo cui il cittadino di uno Stato membro colpito da un provvedimento di rimpatrio in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale non può eccepire, a sostegno di un ricorso avverso tale provvedimento, l’illegittimità del provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio precedentemente emesso nei suoi confronti, purché l’interessato abbia avuto l’effettiva possibilità di contestare in tempo utile il provvedimento da ultimo citato tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2004/38. |
4) |
L’articolo 30 della direttiva 2004/38 impone agli Stati membri di adottare ogni misura utile affinché l’interessato comprenda il contenuto e gli effetti di un provvedimento adottato in virtù dell’articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva ma non impone, quando egli non abbia presentato una domanda in tal senso, che il provvedimento in questione gli sia notificato in una lingua per lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. |