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Document 52017XC0908(02)

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

OJ C 297, 8.9.2017, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/10


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 297/05)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

«IDIAZABAL»

N. UE PDO-ES-0082-AM03 – 9.5.2017

DOP ( X ) IGP ( ) STG ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Idiazabal» (Organismo di controllo della denominazione di origine protetta «Idiazabal»)

Granja Modelo de Arkaute, s/n

01192 Arkaute - Álava

ESPAÑA

Tel. +34 9452899710

Fax tel. +34 945121386

Indirizzo e-mail: info@idiazabalgazta.eus

Il Consejo Regulador è ufficialmente riconosciuto come organismo di gestione della DOP «Idiazabal» conformemente alla prima disposizione addizionale della legge n. 6/2015, del 12 maggio 2015, relativa alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette di portata territoriale che va oltre la Comunità autonoma, e una delle sue funzioni specifiche è quella di proporre modifiche al disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Prova dell’origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Si introduce la possibilità di aggiungere la dicitura «baserrikoa - de caserío» («di fattoria») sull’etichetta dei formaggi ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di latte del proprio allevamento, ossia latte proveniente dalla stessa azienda che produce il formaggio.

Alla voce «Etichettatura» del documento unico è aggiunto il seguente testo:

«Per i formaggi ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di latte del proprio allevamento può essere aggiunta la dicitura “baserrikoa - de caserío” al logo della denominazione di origine protetta “Idiazabal”.»

Analogamente, alla voce «Etichettatura» del disciplinare è aggiunto il seguente testo:

«Per i formaggi ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di latte del proprio allevamento conformemente a quanto previsto nel Manuale d’uso e gestione degli elementi di identificazione e dell’etichettatura, può essere aggiunta la dicitura “baserrikoa - de caserío” al logo della denominazione di origine protetta “Idiazabal” nel formato, nella posizione e nelle dimensioni stabilite dall’organismo di gestione.»

Motivazione della modifica

Introduzione e contesto

La produzione dei formaggi tutelati dalla denominazione di origine protetta (nel prosieguo «DOP») «Idiazabal» trova origine nell’attività della pastorizia, che è stata storicamente e ininterrottamente svolta nella zona geografica protetta della DOP e che continua a essere praticata oggigiorno. In tale contesto, l’orografia delle zone di produzione che caratterizza i rilievi montuosi delle province di Álava, Biscaglia, Guipúzcoa e Navarra ha favorito l’emergere, nei rispettivi nuclei abitativi, con innegabile protagonismo del caserío (fattoria basca), costruzione che al tempo stesso costituisce l’habitat agricolo e zootecnico e l’azienda agricola operante in detti settori.

Tradizionalmente molti pastori producono il formaggio DOP «Idiazabal» dal latte ottenuto nella propria azienda zootecnica o fattoria. In altri casi, tuttavia, come avviene nella catena di lavorazione della maggior parte dei formaggi in commercio, il latte è trasferito in un luogo di trasformazione diverso dalla fattoria in cui è stato prodotto: il caseificio. In entrambi i casi, l’intero processo di lavorazione rispetta i requisiti stabiliti dal disciplinare della DOP, contraddistinto dall’utilizzo di latte crudo, senza trattamento termico che elimina o attenua le note sensoriali del prodotto, nel rispetto della tradizione storica della zona.

Riconoscendo tale realtà, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento della DOP, approvato con decreto del ministero dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione del 30 novembre 1993, prevede che sull’etichetta dei formaggi prodotti dal pastore stesso sia possibile «utilizzare l’indicazione “Artzaigazta o queso de pastor” (“formaggio del pastore”), qualora il formaggio sia stato prodotto con latte crudo proveniente dalla propria azienda». Poiché il suddetto regolamento sarà sostituito dallo statuto dell’ente di diritto pubblico di cui alla prima disposizione addizionale della legge n. 6/2015, del 12 maggio 2015, relativa alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette di portata territoriale che va oltre la Comunità autonoma, risulta opportuno e pertinente inserire un’indicazione analoga --quale «baserrikoa - de caserío» -- alla voce «Etichettatura» del disciplinare della DOP.

Tale aggiunta, inoltre, migliorerà i livelli di certezza del diritto in materia di etichettatura del formaggio tutelato dalla DOP «Idiazabal» e permetterà di regolamentare meglio la materia, poiché dal punto di vista tecnico e giuridico è più opportuno che le disposizioni relative all’etichettatura (in particolare le indicazioni facoltative) figurino nel disciplinare.

Carattere facoltativo della dicitura prevista nella modifica richiesta

La modifica che è stata richiesta interessa esclusivamente l’etichettatura dei formaggi tutelati dalla DOP «Idiazabal». Tuttavia, nemmeno in materia di etichettatura la modifica proposta comporta obblighi per gli operatori né prevede restrizioni rispetto a quanto già stabilito nel disciplinare in vigore.

La modifica del disciplinare proposta fornisce all’operatore interessato la possibilità di offrire ai consumatori informazioni aggiuntive veritiere sul suo formaggio tutelato dalla DOP «Idiazabal». In particolare, aggiungendo la dicitura «baserrikoa - de caserío» sull’etichetta, si comunica al consumatore che il formaggio in questione è stato ottenuto esclusivamente dalla lavorazione di latte proveniente dalla stessa azienda zootecnica del produttore.

Va pertanto osservato che la modifica proposta non stabilisce nemmeno categorie differenti all’interno della produzione protetta dalla DOP. Offre semplicemente la possibilità di fornire informazioni aggiuntive che, del resto, sono perfettamente verificabili tramite il sistema di tracciabilità della DOP. Di conseguenza, la dicitura «baserrikoa - de caserío» è soltanto un’indicazione facoltativa che non comporta obblighi per alcun operatore. L’utilizzo di tale dicitura è facoltativo anche per quegli operatori che producono o commercializzano formaggi che soddisfano le condizioni previste per farne uso.

Radicamento e diffusione della produzione «de caserío»

Infine, è altresì opportuno fare riferimento al volume di produzione tutelata dalla DOP che attualmente soddisfa le condizioni che le permetterebbero di essere commercializzata con la dicitura «baserrikoa - de caserío» sull’etichetta.

A tale proposito occorre segnalare che la maggior parte degli operatori registrati presso l’organismo di controllo della DOP «Idiazabal» produce il formaggio tutelato con latte proveniente dalla propria azienda, ossia nel rispetto delle condizioni previste per fare uso della dicitura «baserrikoa - de caserío». Inoltre, per quanto riguarda il volume di produzione totale, circa la metà della produzione certificata come DOP «Idiazabal» è costituita da formaggio che è stato ottenuto esclusivamente dalla lavorazione di latte proveniente dalla stessa azienda zootecnica del produttore.

D’altra parte, gli operatori che producono formaggio con latte della propria azienda hanno un’identità collettiva riconosciuta e rinomata presso la popolazione della zona geografica protetta. Al riguardo si deve tenere conto di varie circostanze quali, per esempio, il radicamento nella zona dei mercati locali in cui si stabilisce un contatto diretto fra consumatori e produttori-rivenditori, la promozione da parte delle autorità pubbliche e il tessuto imprenditoriale della «figura del pastore» o l’attrattiva del prodotto artigianale collegata al boom della gastronomia gourmet.

Carattere minore della modifica e non incidenza sul prodotto tutelato dalla DOP

La modifica del disciplinare richiesta interessa esclusivamente l’etichettatura del prodotto tutelato, non il prodotto in sé. Di fatto, la modifica richiesta non apporta cambiamenti ad alcuna delle caratteristiche del prodotto tutelato, ad alcuna delle fasi del suo processo di lavorazione e nemmeno alla zona geografica di produzione o trasformazione o al suo controllo e tracciabilità.

La modifica richiesta non comporta inoltre cambiamenti neanche per quanto riguarda la denominazione della DOP né altera il legame del prodotto con la zona designata, oltre a non imporre alcuna restrizione alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

In definitiva, la modifica richiesta è minore ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché la stessa rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, di tale disposizione.

6.   Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/pliegoconmodificacionmenoretiquet22022017_tcm7-449827.pdf

DOCUMENTO UNICO

«IDIAZABAL»

N. UE PDO-ES-0082-AM03 – 9.5.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Idiazabal»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’«Idiazabal» è un formaggio prodotto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze Latxa e Carranzana, ottenuto da una pasta pressata non cotta, con una stagionatura minima di 60 giorni e che può essere affumicato. Il suo peso minimo è di 1 kg ± 10 %, l’altezza è compresa tra 8 e 12 cm ± 0,5 cm, il diametro è compreso tra 10 e 30 cm.

Non è consentita alcuna aggiunta al latte, ad eccezione di fermenti lattici, lisozima, caglio e sale.

Il formaggio ha forma cilindrica, crosta dura, liscia, di colore giallo chiaro o marrone scuro, nel caso dei formaggi affumicati. Il taglio (colore e presenza di occhiature sulla pasta) è omogeneo, di un colore che va dall’avorio al giallo paglierino, con rare occhiature di forma irregolare e piccole dimensioni. La consistenza è leggermente elastica e compatta, con qualche granulosità. Il profilo olfattivo e gustativo è caratterizzato da un odore penetrante, che ricorda il latte di pecora e la cagliata, e da gusto equilibrato e aroma intenso, con lievi note piccanti, acide o di fumo, a seconda dei casi. L’aroma pronunciato persiste a lungo in bocca dopo deglutizione.

Il tenore di materia grassa non deve essere inferiore al 45 % sulla sostanza secca; il tenore totale di proteine è di almeno 25 % sull’estratto secco e quest’ultimo deve rappresentare almeno il 55 %. Il pH del prodotto è compreso tra 4,9 e 5,5.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Alimenti per animali: il pascolo quasi permanente è il metodo abituale di allevamento delle razze ovine Latxa e Carranzana e in genere le greggi effettuano trasferimenti periodici tra le zone basse delle vallate e quelle alte di montagna a seconda delle stagioni. Poiché gli animali vivono quasi tutto l’anno a contatto con la natura, l’alimentazione è composta in prevalenza dalla vegetazione spontanea dei boschi o della mezza montagna in inverno e dei pascoli di altura in montagna d’estate e viene integrata da razioni da ovile qualora il pascolo diventi difficile o lo richiedano le condizioni fisiologiche dell’animale (lattazione).

Materie prime: latte crudo di pecore delle razze Latxa e Carranzana provenienti dalla zona geografica delimitata.

Non è consentita alcuna aggiunta al latte, ad eccezione di fermenti lattici, lisozima, caglio e sale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Sia la produzione del latte che la lavorazione e la stagionatura dei formaggi devono avvenire nella zona geografica delimitata, motivo per cui tutte le fasi della produzione sono effettuate all’interno della zona.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il formaggio «Idiazabal» può essere venduto in forma intera o in porzioni.

Il condizionamento del formaggio «Idiazabal» o delle porzioni, secondo i casi, è sempre effettuato dopo la stagionatura minima di 60 giorni.

Il taglio del formaggio, tranne nel caso della vendita al dettaglio, e il condizionamento, a seconda dei casi, devono avvenire all’interno della zona geografica delimitata per due ragioni.

Innanzitutto, quando si taglia il formaggio almeno due lati delle porzioni si ritrovano prive di crosta protettiva. Pertanto, al fine di garantire la conservazione delle caratteristiche organolettiche del formaggio «Idiazabal» quando è presentato in porzioni, è necessario che l’intervallo di tempo tra il taglio e il condizionamento delle risultanti porzioni sia breve.

In secondo luogo, il taglio può anche avere l’effetto di far scomparire o rendere poco visibili i segni che identificano l’autenticità e l’origine del prodotto. Pertanto, per non compromettere l’autenticità del prodotto in porzioni, è necessario affettarlo e condizionarlo nel luogo di origine.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

I formaggi «Idiazabal» presentano obbligatoriamente i segni di identificazione seguenti:

una placca di caseina recante un numero di serie da apporre durante la fase di messa in forma o di pressatura del formaggio e che è rilasciata dall’organismo di gestione;

le etichette commerciali da utilizzare per la commercializzazione dei formaggi sul mercato devono recare la denominazione e il logo della denominazione di origine protetta;

per i formaggi ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di latte del proprio allevamento può essere aggiunta la dicitura «baserrikoa - de caserío» al logo della denominazione di origine protetta «Idiazabal»;

l’etichettatura dei formaggi, interi o in porzioni, è effettuata originariamente nel caseificio registrato che ha fabbricato e provveduto alla stagionatura del formaggio, conformemente alla normativa nazionale;

I formaggi devono essere muniti di una controetichetta, recante un numero di serie individuale e un codice corrispondente alle dimensioni e al formato del formaggio da esso certificato. Tale controetichetta reca la menzione «Idiazabal» e il logo della denominazione di origine. Le controetichette sono rilasciate e controllate dall’organismo di gestione e sono disponibili senza discriminazioni per tutti gli operatori che ne facciano richiesta e rispettino il disciplinare.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende le aree naturali di diffusione delle razze ovine Latxa e Carranzana nelle province di Álava, Biscaglia, Guipúzcoa e Navarra, ad eccezione dei comuni appartenenti alla valle del Roncal. La zona è situata nella parte settentrionale della penisola iberica, tra 43° 27′ e 41° 54′ di latitudine nord e tra 1° 05′ e 3° 37′ di longitudine ovest rispetto al meridiano di Greenwich.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Esistono testimonianze che attestano l’esercizio della pastorizia nella zona con le razze Latxa e Carranzana fin dal 2200 a.C. L’adattamento di tali razze a questa zona per un periodo così lungo fa sì che le caratteristiche specifiche della zona geografica siano indispensabili affinché tali razze si sviluppino adeguatamente e siano correttamente allevate. La zona di produzione è un territorio montano caratterizzato da un’orografia quanto mai frastagliata e irregolare che rende difficili le comunicazioni e ha contribuito alla sopravvivenza di sistemi di pastorizia in numerose valli e montagne. I suoli sono ricchi di basi e di sostanze nutritive; l’azione di lisciviazione è attenuata dalla natura della roccia e talvolta dai carbonati presenti nella sua parte esterna: questi suoli costituiscono ottimi terreni erbosi. Le caratteristiche topografiche della zona determinano un clima misto che va dal clima atlantico al clima mediterraneo, con fronti di transizione derivanti dall’effetto di barriera costituito dalle catene montuose. La rete idrografica è vasta e fitta, a causa degli innumerevoli rilievi e dell’abbondanza delle precipitazioni. Si distinguono due versanti: quello cantabrico, che raccoglie le acque della Biscaglia e di Guipúzcoa e delle valli settentrionali di Álava e della Navarra e il versante mediterraneo, che comprende la regione di Álava, la Navarra centrale e La Ribera. Per quanto riguarda la flora, la zona conta numerose zone erbose naturali e pascoli. Le condizioni climatiche e pedologiche propizie hanno permesso lo sviluppo di popolazioni di piante igrofite e subigrofite, tipiche del clima oceanico dei Paesi Baschi e della Navarra settentrionale.

Specificità del prodotto

Il formaggio «Idiazabal» presenta caratteristiche sensoriali assai peculiari che si differenziano da quelle di altri formaggi. Si possono rilevare nella ricchezza delle note olfattive e gustative del prodotto, che presenta inoltre una consistenza poco o mediamente elastica e granulosa e una compattezza da media a elevata. Sono formaggi dal sapore intenso, persistono a lungo in bocca e integrano in modo perfettamente equilibrato aromi di latte, di cagliata e di torrefatto, come sentori di base, e si completano con innumerevoli sfumature sensoriali che conferiscono loro una vera e propria personalità.

Legame causale tra la zona geografica e la specificità del prodotto

Il latte destinato alla produzione dell’«Idiazabal» deve le sue particolari caratteristiche essenzialmente alle razze ovine autorizzate per ottenerlo (Latxa e Carranzana). L’adattamento di tali razze ovine alla zona geografica delimitata e il legame storico tra l’ambiente, le pecore e i pastori creano un legame indissolubile che spiega in gran parte le caratteristiche specifiche del formaggio «Idiazabal». Latxa e Carranzana sono razze ovine idonee alla produzione lattiera, fondamentalmente rustiche e di carattere montanaro, forgiate dalla cultura del pastore basco nonché dalla topografia e dalle caratteristiche ambientali della loro zona di diffusione.

D’altro canto, il motivo per cui tutte queste caratteristiche, connesse all’ambiente naturale e variabili a seconda delle stagioni, del tipo di pascolo, del clima ecc. si ritrovano direttamente nel formaggio «Idiazabal» è che questo formaggio è ottenuto dal latte crudo, senza trattamento termico che elimina o attenua le note sensoriali del prodotto, e nel rispetto della tradizione storica della zona.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/pliegoconmodificacionmenoretiquet22022017_tcm7-449827.pdf


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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