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Document 62017TN0342
Case T-342/17: Action brought on 30 May 2017 — Deutsche Lufthansa and Others v Commission
Causa T-342/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Deutsche Lufthansa e altri/Commissione
Causa T-342/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Deutsche Lufthansa e altri/Commissione
OJ C 239, 24.7.2017, p. 63–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/63 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Deutsche Lufthansa e altri/Commissione
(Causa T-342/17)
(2017/C 239/75)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania), Lufthansa Cargo AG (Francoforte sul Meno, Germania), Swiss International Air Lines AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: S. Völcker, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1 della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo); |
— |
condannare la Commissione alle spese, incluse quelle sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata, poiché non individua in modo chiaro la portata geografica dell’infrazione nel dispositivo e nell’esposizione dei motivi. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 11 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, basandosi su contatti tra concorrenti che hanno avuto luogo in Svizzera e hanno prevalentemente inciso su trasporti aerei di merci tra la Svizzera e paesi terzi. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di applicazione irretroattiva della legge, in quanto si basa su contatti riguardanti esclusivamente rotte all’esterno del SEE avvenuti prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003 (1). |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 dell’Accordo SEE e l’articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, in quanto qualifica, senza un’adeguata analisi, i contatti avvenuti al di fuori del SEE, i contatti relativi all’alleanza WOW (alleanza tra la Japan Airlines Cargo, la Lufthansa Cargo, la SAS Cargo e la Singapore Airlines Cargo) e i contatti riguardanti il pagamento di commissioni sui supplementi come parte della stessa infrazione unica e continuata riguardante i contatti tra concorrenti avvenuti a livello di sedi centrali. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE in quanto si basa sull’assunto che i contatti tra concorrenti avvenuti al di fuori del SEE costituiscono violazioni dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE. Secondo le ricorrenti, gli accordi o le pratiche concordate relativi al trasporto di merci in ingresso verso il SEE non restringono la concorrenza all’interno del SEE, né incidono sul commercio tra gli Stati membri. Inoltre, ad avviso delle ricorrenti, la decisione impugnata applica criteri giuridici errati nell’esaminare se l’intervento governativo in vari Stati pertinenti precluda l’applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1)