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Document 62017TN0263

Causa T-263/17: Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — SD/EIGE

OJ C 239, 24.7.2017, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/48


Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — SD/EIGE

(Causa T-263/17)

(2017/C 239/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SD (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita dell’EIGE del 26 agosto 2016, recante rigetto della domanda del ricorrente in data 26 aprile 2016 diretta a ottenere un secondo rinnovo del suo contratto di lavoro;

annullare inoltre, se del caso, la decisione dell’EIGE del 20 gennaio 2017, notificata al ricorrente il 23 gennaio 2017, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 3 ottobre 2016 contro la decisione implicita dell’EIGE;

risarcire il ricorrente per il danno materiale e morale subìto;

rimborsare tutte le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e, di conseguenza, del principio di buona amministrazione.

Il convenuto non ha fornito al ricorrente una decisione motivata sul merito della sua domanda e sul successivo reclamo. La totale carenza di motivazione viola l’obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e della decisione dell’EIGE n. 82, del 28 luglio 2014, relativa alla procedura di rinnovo/assenza di rinnovo dei contratti applicabile agli agenti temporanei e contrattuali (in prosieguo: la «decisione n. 82»).

Il convenuto non ha esercitato correttamente i poteri discrezionali di cui dispone ai sensi delle summenzionate disposizioni e non ha proceduto a un esame completo o dettagliato di tutti i fatti pertinenti del caso di specie.

3.

Terzo motivo, vertente su irregolarità procedurali, compresa la violazione di norme procedurali interne previste dalla decisione n. 82, la violazione dei diritti della difesa, del diritto di essere ascoltato, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.

Oltre a non avere seguito la procedura prevista dalla decisione n. 82, il convenuto non ha nemmeno sentito in altro modo il parere del ricorrente. Pertanto, prima di adottare la decisione del 26 agosto 2016, non ha ottenuto dal ricorrente informazioni pertinenti relative ai suoi interessi e non gli ha consentito di preparare adeguatamente la sua difesa.


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