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Document 62017TN0254

Causa T-254/17: Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Intermarché Casino Achats/Commissione

OJ C 231, 17.7.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/29


Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Intermarché Casino Achats/Commissione

(Causa T-254/17)

(2017/C 231/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Intermarché Casino Achats (Parigi, Francia) (rappresentanti: Y. Utzschneider e J. Jourdan, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inapplicabile al caso di specie, sul fondamento dell’articolo 277 TFUE, l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003;

annullare, sulla base degli articoli 263 TFUE e 277 TFUE, la decisione C(2017) 1056 della Commissione europea del 9 febbraio 2017;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2017, che impone al ricorrente di sottoporsi ad un accertamento in forza dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto fondata su disposizioni contrarie alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Al riguardo, esso sostiene quanto segue:

l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 violerebbe il diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 6 della CEDU, in quanto non prevede mezzi di ricorso effettivo contro lo svolgimento delle operazioni di accertamento da parte della Commissione;

l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 violerebbe altresì il principio di parità delle armi garantito dall’articolo 47 della Carta e l’articolo 6 della CEDU, nella parte in cui non prevede l’accesso ai documenti sottesi all’adozione della decisione di accertamento della Commissione né la comunicazione di questi ultimi.

2.

Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione di cui sarebbe viziata la decisione impugnata, in quanto quest’ultima sarebbe insufficientemente motivata, contrariamente ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. Infatti, il ricorrente considera che la decisione impugnata non spiega affatto il motivo per cui essa sarebbe oggetto di un’eventuale infrazione e non indica nemmeno con precisione il periodo interessato durante il quale si sospetta che siano state commesse infrazioni al diritto della concorrenza. Tale violazione dell’obbligo di motivazione è ancor più pregiudizievole tenuto conto del fatto che la decisione impugnata non contiene i documenti su cui essa si basa.

3.

Terzo motivo, relativo all’illegittimità della decisione impugnata, nella misura in cui tale decisione sarebbe stata adottata dalla Commissione senza che quest’ultima disponga di indizi sufficientemente seri che consentano di sospettare che sia stata commessa un’infrazione alle regole della concorrenza e quindi di giustificare un accertamento nei locali del ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata poiché questa non rispetterebbe il diritto fondamentale di inviolabilità del domicilio previsto dall’articolo 7 della Carta e dall’articolo 8 della CEDU, a causa della sproporzione della misura di accertamento che essa dispone e dell’assenza di garanzie sufficienti contro gli abusi.


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