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Document 62013TA0422

Causa T-422/13: Sentenza del Tribunale del 5 aprile 2017 — CPME e a./Consiglio [«Dumping — Importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari dell’India, della Thailandia e di Taiwan — Riesame in previsione della scadenza delle misure — Proposta della Commissione di rinnovo di dette misure — Decisione del Consiglio di chiudere il procedimento di riesame senza istituire tali misure — Ricorso di annullamento — Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Probabilità di reiterazione di un pregiudizio notevole — Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 — Interesse dell’Unione — Errori manifesti di valutazione — Obbligo di motivazione — Ricorso per risarcimento danni»]

OJ C 161, 22.5.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/19


Sentenza del Tribunale del 5 aprile 2017 — CPME e a./Consiglio

(Causa T-422/13) (1)

([«Dumping - Importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari dell’India, della Thailandia e di Taiwan - Riesame in previsione della scadenza delle misure - Proposta della Commissione di rinnovo di dette misure - Decisione del Consiglio di chiudere il procedimento di riesame senza istituire tali misure - Ricorso di annullamento - Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Probabilità di reiterazione di un pregiudizio notevole - Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 - Interesse dell’Unione - Errori manifesti di valutazione - Obbligo di motivazione - Ricorso per risarcimento danni»])

(2017/C 161/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) (Bruxelles, Belgio) e le altre 10 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e J.-P. Hix, agenti, assistiti da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, A. Demeneix e M. França, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: European Federation of Bottled Waters (EFBW) (Bruxelles, Belgio), Caiba, SA (Paterna, Spagna), Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) (Anderlecht, Belgio), Danone (Parigi, Francia), Nestlé Waters Management & Technology (Issy-les-Moulineaux, Francia), Pepsico International Ltd (Londra, Regno Unito) e Refresco Gerber BV (Rotterdam, Paesi Bassi), (rappresentante: E. McGovern, barrister)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/226/UE del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia (GU 2013, L 136, pag. 12), nella parte in cui ha respinto la proposta di istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie dell’India, di Taiwan e della Thailandia e ha chiuso il procedimento di riesame riguardante tali importazioni, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che le ricorrenti avrebbero asseritamente subito.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2013/226/UE del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia è annullata, nella parte in cui ha respinto la proposta di istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie dell’India, di Taiwan e della Thailandia e ha chiuso il procedimento di riesame riguardante le importazioni di polietilentereftalato (PET) provenienti da tali tre paesi.

2)

Le domande di risarcimento danni sono respinte.

3)

Il Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), la Cepsa Química, SA, l’Equipolymers Srl, l’Indorama Ventures Poland sp. z o.o., la Lotte Chemical UK Ltd, la M & G Polimeri Italia SpA, la Novapet, SA, l’Ottana Polimeri Srl, l’UAB Indorama Polymers Europe, l’UAB Neo Group e l’UAB Orion Global pet sopporteranno le proprie spese, ad eccezione di quelle di cui al successivo punto 5).

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

5)

L’European Federation of Bottled Waters (EFBW), la Caiba, SA, la Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), la Danone, la Nestlé Waters Management & Technology, la Pepsico International Ltd e la Refresco Gerber BV sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle ricorrenti per il loro intervento.

6)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


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