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Document 62016CA0638
Case C-638/16 PPU: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 7 March 2017 (request for a preliminary ruling from the Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgium) — X and X v État belge (Reference for a preliminary ruling — Regulation (EC) No 810/2009 — Article 25(1)(a) — Visa with limited territorial validity — Issuing of a visa on humanitarian grounds or because of international obligations — Concept of ‘international obligations’ — Charter of Fundamental Rights of the European Union — European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms — Geneva Convention — Issuing of a visa where a risk of infringement of Article 4 and/or Article 18 of the Charter of Fundamental Rights is established — No obligation)
Causa C-638/16 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgio) — X, X/État belge (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) — Visto con validità territoriale limitata — Rilascio di un visto per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali — Nozione di «obblighi internazionali» — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Convenzione di Ginevra — Rilascio di un visto nell’ipotesi di un rischio comprovato di una violazione degli articoli 4 e/o 18 della carta dei diritti fondamentali — Insussistenza di un obbligo)
Causa C-638/16 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgio) — X, X/État belge (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) — Visto con validità territoriale limitata — Rilascio di un visto per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali — Nozione di «obblighi internazionali» — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Convenzione di Ginevra — Rilascio di un visto nell’ipotesi di un rischio comprovato di una violazione degli articoli 4 e/o 18 della carta dei diritti fondamentali — Insussistenza di un obbligo)
OJ C 144, 8.5.2017, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 144/13 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgio) — X, X/État belge
(Causa C-638/16 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 810/2009 - Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) - Visto con validità territoriale limitata - Rilascio di un visto per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali - Nozione di «obblighi internazionali» - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Convenzione di Ginevra - Rilascio di un visto nell’ipotesi di un rischio comprovato di una violazione degli articoli 4 e/o 18 della carta dei diritti fondamentali - Insussistenza di un obbligo))
(2017/C 144/18)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil du Contentieux des Étrangers
Parti
Ricorrenti: X, X
Convenuto: État belge
Dispositivo
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da un cittadino di un paese terzo per motivi umanitari, sulla base dell’articolo 25 del codice in parola, presso la rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata nel territorio di un paese terzo, con l’intenzione di presentare, dal momento dell’arrivo in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale e, pertanto, di soggiornare in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non rientra nell’ambito di applicazione del codice menzionato, bensì, allo stato attuale del diritto dell’Unione europea, unicamente in quello del diritto nazionale.