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Document 62017CN0047

Causa C-47/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 1° febbraio 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

OJ C 112, 10.4.2017, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 1o febbraio 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-47/17)

(2017/C 112/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem.

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in considerazione dell’obiettivo, del contenuto e della portata del regolamento di Dublino (1) e della direttiva sulle procedure (2), lo Stato membro richiesto debba deliberare entro due settimane sulla domanda di riesame, come previsto all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (3).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se, in considerazione dell’ultima frase dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di Dublino, valga in tal caso il termine massimo di un mese, indicato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 343/2003 (4) (attualmente divenuto articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di Dublino).

3)

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se lo Stato membro richiesto, a causa del vocabolo «beijvert» (procura di), utilizzato all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, disponga di un termine ragionevole per deliberare sulla domanda di riesame.

4)

Qualora si tratti effettivamente di un termine ragionevole entro il quale lo Stato membro richiesto, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, deve deliberare sulla domanda di riesame, se il decorso di più di sei mesi, come nella fattispecie in esame, configuri ancora un termine ragionevole. In caso di risposta negativa a detta questione, cosa si debba intendere per termine ragionevole.

5)

Quali conseguenze debbano essere ricollegate alla circostanza che lo Stato membro richiesto non deliberi sulla domanda di riesame entro due settimane o un mese, oppure entro un termine ragionevole. Se in tal caso per l’esame di merito della domanda d’asilo dello straniero sia competente lo Stato membro richiedente o lo Stato membro richiesto.

6)

Qualora si debba considerare che lo Stato membro richiesto divenga competente per l’esame di merito della domanda d’asilo a causa della mancata tempestiva reazione alla domanda di riesame, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, entro quale termine lo Stato membro richiedente, nella fattispecie il convenuto, debba comunicarlo allo straniero.


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

(2)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

(3)  Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3).

(4)  Regolamento del Consiglio del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1).


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