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Document 52017XC0406(01)
Summary of Commission Decision of 19 July 2016 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.39824 — Trucks) (notified under document C(2016) 4673)
Sintesi della decisione della Commissione, del 19 luglio 2016, Relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 — Autocarri) [notificata con il numero C(2016) 4673]
Sintesi della decisione della Commissione, del 19 luglio 2016, Relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 — Autocarri) [notificata con il numero C(2016) 4673]
OJ C 108, 6.4.2017, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/6 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 19 luglio 2016
Relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.39824 — Autocarri)
[notificata con il numero C(2016) 4673]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2017/C 108/05)
Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
La decisione riguarda un’infrazione unica e continua dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
(2) |
La decisione è destinata alle seguenti entità: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (in prosieguo denominate congiuntamente «MAN»); Daimler AG (in prosieguo «Daimler»); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (in prosieguo denominate congiuntamente «Iveco»); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (in prosieguo denominate congiuntamente «Volvo/Renault»); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (in prosieguo denominate congiuntamente «DAF»). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(3) |
A seguito di una domanda di immunità presentata da MAN il 20 settembre 2010 la Commissione ha effettuato accertamenti presso i locali di diversi produttori di autocarri tra il 18 e il 21 gennaio 2011. Il 28 gennaio 2011 Volvo/Renault ha presentato una domanda di riduzione dell’importo delle ammende, seguita da Daimler alle ore 10.00 del 10 febbraio 2011 e da Iveco alle ore 22.22 del 10 febbraio 2011. |
(4) |
Il 20 novembre 2014 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault e ha adottato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata a tali entità. |
(5) |
Dopo l’adozione della comunicazione degli addebiti i destinatari hanno contattato la Commissione in via informale e chiesto di proseguire il caso nel quadro della procedura di transazione. Dopo che tutti i destinatari hanno confermato la propria disponibilità a partecipare a discussioni in vista di una transazione, la Commissione ha deciso di avviare una procedura per questo caso. Successivamente, MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault e Iveco hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (2). |
(6) |
Il 18 luglio 2016 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato la decisione. |
2.2. Destinatari e durata
(7) |
I destinatari della decisione hanno partecipato a una collusione e/o hanno responsabilità ad essa connesse, violando pertanto l’articolo 101 del trattato, durante i periodi indicati di seguito. In applicazione del punto 26 degli orientamenti per il calcolo delle ammende a Volvo/Renault è stata concessa l’immunità parziale per il periodo dal 17 gennaio 1997 al 15 gennaio 2001.
|
2.3. Sintesi dell’infrazione
(8) |
I prodotti interessati dall’infrazione sono gli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate («autocarri medi») e gli autocarri di peso superiore alle 16 tonnellate («autocarri pesanti»), sia rigidi che articolati (in prosieguo gli autocarri medi e pesanti sono denominati congiuntamente «autocarri») (3). Il caso non riguarda i servizi post-vendita, altri servizi e garanzie per gli autocarri, la vendita di autocarri usati o altri beni o servizi. |
(9) |
L’infrazione consisteva in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sugli aumenti dei prezzi lordi degli autocarri nel SEE; tali accordi riguardavano inoltre le tempistiche e il trasferimento dei costi relativi all’introduzione di tecnologie a basse emissioni per autocarri medi e pesanti richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. Le amministrazioni centrali dei destinatari sono state direttamente coinvolte nella discussione di prezzi, di aumenti dei prezzi e circa l’introduzione delle nuove norme in materia di emissioni fino al 2004. Almeno a partire dall’agosto 2002 le discussioni hanno avuto luogo mediante controllate tedesche che, in diversa misura, hanno riferito alla sede centrale. Lo scambio si è svolto a livello bilaterale e multilaterale. |
(10) |
Tali accordi collusivi comprendevano accordi e/o pratiche concordate in materia di fissazione dei prezzi e di aumenti del prezzo lordo al fine di allineare i prezzi lordi nel SEE e riguardavano le tempistiche e il trasferimento dei costi per l’introduzione di tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. |
(11) |
L’infrazione ha interessato l’intero territorio del SEE ed è durata dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011. |
2.4. Misure correttive
(12) |
La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (4). La decisione infligge ammende a tutte le entità pertinenti delle imprese elencate al paragrafo 7, ad esclusione di MAN. |
2.4.1. Importo di base dell’ammenda
(13) |
Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto delle pertinenti vendite di autocarri medi e pesanti (quali definiti al paragrafo 8) realizzate dalle imprese nel SEE nell’ultimo anno prima della cessazione dell’infrazione; del fatto che il coordinamento dei prezzi rientra tra le più gravi restrizioni della concorrenza; della durata dell’infrazione; dell’elevata quota di mercato dei destinatari sul mercato europeo per gli autocarri medi e pesanti; del fatto che l’infrazione riguardava l’intero territorio del SEE ed è stato deciso un importo supplementare al fine di dissuadere le imprese dal prendere parte a pratiche di coordinamento dei prezzi. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(14) |
La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti né attenuanti. |
2.4.3. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole
(15) |
MAN ha ottenuto la completa immunità dalle ammende. Volvo/Renault ha beneficiato di una riduzione del 40 % dell’importo della sua ammenda, Daimler del 30 % e Iveco del 10 %. |
2.4.4. Applicazione della comunicazione concernente la transazione
(16) |
Le ammende inflitte a tutte le parti sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. |
3. CONCLUSIONE
(17) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(3) Sono esclusi gli autocarri per uso militare.
(4) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).