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Document 62016TN0911
Case T-911/16: Action brought on 23 December 2016 — Wedl & Hofmann v EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)
Causa T-911/16: Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)
Causa T-911/16: Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)
OJ C 53, 20.2.2017, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/44 |
Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)
(Causa T-911/16)
(2017/C 053/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Austria) (rappresentante: T. Raubal, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kurt Hesse (Norimberga, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «TESTA ROSSA» — Marchio dell’Unione europea n. 7 070 519
Procedimento dinanzi all’EUIPO: decadenza
Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016 nel procedimento R 68/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, o modificare, la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente e ha dichiarato decaduto il marchio della ricorrente per le classi 7, 11, 20, parti delle classi 21 e 25, la classe 28, parti della classe 30, le classi 34 e 38, e ha confermato a tal riguardo la decisione della divisione di annullamento del 17 novembre 2015 (la ricorrente non ricorre, invece, avverso la parte della decisione impugnata che ha accolto il suo ricorso); |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009; |
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la violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; |
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la violazione della regola 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea, in combinato disposto con la relativa regola 22, paragrafi 3 e 4. |