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Document 62016TN0911

Causa T-911/16: Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)

OJ C 53, 20.2.2017, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/44


Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)

(Causa T-911/16)

(2017/C 053/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Austria) (rappresentante: T. Raubal, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kurt Hesse (Norimberga, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «TESTA ROSSA» — Marchio dell’Unione europea n. 7 070 519

Procedimento dinanzi all’EUIPO: decadenza

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016 nel procedimento R 68/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, o modificare, la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente e ha dichiarato decaduto il marchio della ricorrente per le classi 7, 11, 20, parti delle classi 21 e 25, la classe 28, parti della classe 30, le classi 34 e 38, e ha confermato a tal riguardo la decisione della divisione di annullamento del 17 novembre 2015 (la ricorrente non ricorre, invece, avverso la parte della decisione impugnata che ha accolto il suo ricorso);

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

la violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

la violazione della regola 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea, in combinato disposto con la relativa regola 22, paragrafi 3 e 4.


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