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Document 62016TN0888

Causa T-888/16: Ricorso proposto l’8 dicembre 2016 — BP/FRA

OJ C 53, 20.2.2017, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/36


Ricorso proposto l’8 dicembre 2016 — BP/FRA

(Causa T-888/16)

(2017/C 053/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BP (Vienna, Austria) (rappresentante: E. Lazar, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AHCC), del 21 aprile 2016, di non rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente;

condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno materiale e morale subito a causa della illegittima decisione di mancato rinnovo, da un lato, e della illegittima esecuzione della sentenza nella causa T-658/13 P (1), dall’altro: EUR 63 246 a titolo di lucro cessante; EUR 26 630 a titolo di risarcimento della perdita dei diritti a pensione della ricorrente durante 19 mesi, o la somma capitale che la Corte vorrà fissare ex aequo et bono; EUR 1 200 a titolo di rimborso delle spese legali della ricorrente nella fase precontenziosa, a decorrere dalla data del progetto di decisione del 29 gennaio 2016 sino alla data della decisione della convenuta del 21 aprile 2016; EUR 60 000 a titolo di perdita della possibilità di vedersi offerto un contratto a tempo indeterminato, o l’importo che la Corte vorrà fissare ex aequo et bono; EUR 50 000 a titolo di danno morale arrecato alla ricorrente a causa di asseriti errori, irregolarità e danno, da parte della convenuta, nell’esecuzione della sentenza nella causa T-658/13 P;

condannare la convenuta a risarcire il danno materiale e morale subito dalla ricorrente a causa della mancata adozione da parte della convenuta di legittime norme sulla valutazione, sul reinquadramento e sul rinnovo e il relativo danno dovuto all’assenza di legittime norme di tal genere, da una parte, e il ritardo nel concludere i rapporti informativi della ricorrente e il relativo danno a causa dell’insussistenza di siffatti rapporti informativi conclusi in tempo utile, dall’altra;

dichiarare che le Linee guida della convenuta applicabili alla procedura di valutazione e reinquadramento e le Norme sulla procedura di rinnovo sono illegittime nella parte in cui tali norme sono state adottate in esito ad un procedimento illegittimo svolto da un’autorità priva di adeguata competenza;

esercitare il suo potere di giurisdizione estesa al merito al fine di garantire l’efficacia della sua decisione;

condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora al tasso principale della Banca centrale europea, maggiorato di due punti percentuali sull’importo eventualmente concesso o su qualsiasi altro pagamento di interessi che la Corte consideri equo e adeguato accordare, e

condannare la convenuta al pagamento delle spese in toto, anche nell’ipotesi di rigetto del ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa:

la violazione del diritto di essere ascoltato, il mancato svolgimento, da parte dell’Autorità della FRA che ha del potere di nomina, di un’udienza giusta ed effettiva, e la violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali;

la violazione della seconda componente del diritto di difesa (il diritto di accesso al fascicolo), il diniego di accesso al fascicolo personale e ai documenti utilizzati ai fini della decisione negativa del 27 febbraio 2012, la violazione degli articoli 25 e 26 dello Statuto e la violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.

3.

Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere e sul conflitto di interessi, sulla violazione dell’interesse del servizio, sul manifesto errore di valutazione e sull’erronea applicazione del principio di retroattività.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di eseguire onestamente e in buona fede la sentenza nella causa T-658/13 P.


(1)  Sentenza del 3 giugno 2015, BP/FRA, T-658/13 P, EU:T:2015:356.


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