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Document 62016TN0813

Causa T-813/16: Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Abes/Commissione

OJ C 30, 30.1.2017, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/50


Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Abes/Commissione

(Causa T-813/16)

(2017/C 030/58)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (São Pedro de Tomar, Portogallo) (rappresentante: N. Mimoso Ruiz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

considerare regolarmente proposto e ricevibile il presente ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 e ai fini dell’articolo 264 TFUE;

annullare la decisione C (2016) 5054, del 9 agosto 2016, a norma e ai fini dell’articolo 263 TFUE, in quanto in essa si ritiene che la misura descritta nella denuncia non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

annullare la decisione C (2016) 5054, del 9 agosto 2016, a norma e ai fini dell’articolo 263 TFUE, in quanto in essa si ritiene che, laddove la misura descritta nella denuncia costituisse un aiuto di Stato, essa sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE;

condannare la Commissione alle spese del procedimento e alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione. La ricorrente sostiene che la decisione è inficiata da un difetto di motivazione, in quanto in essa si afferma che anche se la misura costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essa sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, senza che tale conclusione sia motivata.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che la decisione è viziata da un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della misura di aiuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, giacché le ragioni che inducono la Commissione ad affermare che l’effetto della misura di aiuto di cui trattasi sugli scambi tra Stati membri è meramente ipotetico o presunto e che, laddove esistesse, avrebbe soltanto carattere marginale, non sono solide e avallano, nella prassi, la proliferazione di misure di aiuto puntuali analoghe, non solo nella regione di Tomar, ma in tutto il paese, con le relative conseguenze in termini di dissuasione sull’investimento nazionale e sull’investimento proveniente da altri Stati membri.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione i) non ha verificato con la diligenza necessaria e in maniera oggettiva se l’aiuto in questione potesse pregiudicare gli scambi tra Stati membri; ii) non ha tenuto conto del fatto che non esiste una soglia o una percentuale al di sotto delle quali si può ritenere a priori che gli scambi tra gli Stati membri non sono pregiudicati; iii) non ha tenuto in considerazione il fatto che il pregiudizio per gli scambi tra gli Stati membri non dipende dal carattere locale o regionale dei servizi prestati né dall’importanza dell’attività in questione; iv) non ha evidenziato a sufficienza che quando un aiuto concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa rispetto alle altre imprese concorrenti si deve ritenere che le imprese concorrenti della beneficiaria godranno di condizioni meno favorevoli per finanziare nuovi investimenti in detto Stato.


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