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Document 62016CN0533

Causa C-533/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 20 ottobre 2016 — Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

OJ C 22, 23.1.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 20 ottobre 2016 — Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

(Causa C-533/16)

(2017/C 022/08)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG

Resistente: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2008/9 (1) e il diritto al rimborso dell’imposta debbano essere interpretati nel senso che per l’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA sia necessario soddisfare, cumulativamente, due condizioni:

i)

fornitura di beni o servizi e

ii)

l’addebito dell’IVA nella fattura da parte del fornitore.

In altri termini, se sia possibile che chieda il rimborso dell’imposta un soggetto passivo a cui non è stata addebitata l’IVA con una fattura.

2)

Se sia conforme al principio di proporzionalità o di neutralità fiscale dell’IVA che il termine per il rimborso dell’imposta venga calcolato a partire da un momento in cui non sono soddisfatte tutte le condizioni sostanziali per l’esercizio del diritto al rimborso d’imposta.

3)

Se, alla luce del principio di neutralità fiscale, le disposizioni di cui agli articoli 167 e 178 ([lettera] a) della direttiva IVA debbano essere interpretare nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale e a condizione di aver soddisfatto le altre condizioni sostanziali e procedurali necessarie per l’esercizio del diritto a detrazione d’imposta, esse ostano ad un modo di procedere delle autorità tributarie con il quale venga negato, ad un soggetto passivo, il diritto esercitato entro il termine previsto, ai sensi della direttiva 2008/9, per il rimborso dell’imposta, nel caso in cui un’imposta sia applicata nei suoi confronti da un fornitore in una fattura e sia versata da quest’ultimo prima dello scadere del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale.

4)

Se, alla luce del principio di neutralità e del principio di proporzionalità che rappresentano i principi fondamentali del sistema comune dell’IVA, le autorità tributarie slovacche abbiano superato i limiti di quanto necessario per conseguire l'obiettivo fissato dalla direttiva IVA, nel caso in cui hanno negato ad un soggetto passivo il diritto al rimborso dell’imposta versata, a causa dell’avvenuto decorso del termine di decadenza per il rimborso previsto dalla normativa nazionale, anche se in quel lasso di tempo il soggetto passivo non avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso, e pur se l’imposta sia stata debitamente riscossa ed il rischio di evasione fiscale o mancato pagamento sia stato completamente escluso.

5)

Se sia possibile interpretare il principio di certezza del diritto, di legittimo affidamento e il diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel senso che ostano ad un’interpretazione delle disposizioni della normativa nazionale in base alla quale, per il rispetto del termine per il rimborso dell’imposta, sia determinante il momento della decisione della pubblica amministrazione sul rimborso d’imposta e non il momento dell’esercizio del diritto al rimborso d’imposta da parte da un soggetto passivo.


(1)  Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008 L 44, pag. 23).


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