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Document 62016CN0524
Case C-524/16: Request for a preliminary ruling from the Corte dei Conti (Italy) lodged on 12 October 2016 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale v Francesco Faggiano
Causa C-524/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti (Italia) il 12 ottobre 2016 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano
Causa C-524/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti (Italia) il 12 ottobre 2016 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano
OJ C 14, 16.1.2017, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 14/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti (Italia) il 12 ottobre 2016 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano
(Causa C-524/16)
(2017/C 014/25)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte dei Conti
Parti nella causa principale
Ricorrente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Resistente: Francesco Faggiano
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la disciplina comunitaria, dettata dal regolamento (CEE) n. 1408/1971 del Consiglio del 14 giugno 1971 (1) e dal regolamento (CE) n. 1606/1998 del Consiglio del 29 giugno 1998 (2), debba essere interpretata nel senso di escludere che l’istanza di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in diverse gestioni pensionistiche, in particolare nello Stato di appartenenza e in un altro Paese dell’Unione europea, può essere presentata da un soggetto già titolare di trattamento pensionistico; |
2) |
se l’art. 49, paragrafo 1, lett. b), sub ii), del regolamento (CEE) n. 1408/1971 del Consiglio del 14 giugno 1971 osti a una normativa nazionale, quale quella italiana dettata dall’art. 71 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, secondo la quale la domanda di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in diverse gestioni pensionistiche, in particolare nello Stato di appartenenza e in un altro Paese dell’Unione europea, sia limitata a favore di coloro che non abbiano ancora maturato il diritto a pensione in alcuna gestione previdenziale. |
(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
(2) Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici (GU L 209, pag. 1).