EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0477

Causa C-477/16 PPU: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Ruslanas Kovalkovas (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articolo 1, paragrafo 1 — Nozione di «decisione giudiziaria» — Articolo 6, paragrafo 1 — Nozione di «autorità giudiziaria emittente» — Mandato d’arresto europeo emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà)

OJ C 14, 16.1.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Ruslanas Kovalkovas

(Causa C-477/16 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 1 - Nozione di «decisione giudiziaria» - Articolo 6, paragrafo 1 - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Mandato d’arresto europeo emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà))

(2017/C 014/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Convenuto: Ruslanas Kovalkovas

Dispositivo

La nozione di «autorità giudiziaria», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e tale articolo 6, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che osta a che un organo del potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, sia designato come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d’arresto europeo da esso emesso ai fini dell’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


Top