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Document 62016CN0490

Causa C-490/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 14 settembre 2016 — A.S./Repubblica di Slovenia

OJ C 419, 14.11.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 14 settembre 2016 — A.S./Repubblica di Slovenia

(Causa C-490/16)

(2016/C 419/44)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A.S.

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Questioni pregiudiziali

1)

Se la tutela giurisdizionale prevista dall’articolo 27 del regolamento n. 604/2013 si riferisca anche all’interpretazione dei presupposti per l’applicazione del criterio di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, qualora si tratti della decisione di uno Stato membro di non esaminare una domanda di protezione internazionale, e un altro Stato membro abbia già riconosciuto la propria competenza ad esaminare la domanda del richiedente sulla medesima base, e qualora il richiedente si opponga a ciò.

2)

Se il presupposto dell’ingresso irregolare di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 debba essere interpretato in modo autonomo e indipendente, oppure se esso vada interpretato in collegamento con l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 sui rimpatri e con l’articolo 5 del codice frontiere Schengen, i quali definiscono la nozione di attraversamento illegale di una frontiera, e un’interpretazione siffatta debba essere applicata in riferimento all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.

3)

Se, alla luce della risposta fornita al secondo quesito, occorra nelle circostanze della presente fattispecie interpretare la nozione di ingresso irregolare di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 nel senso che non si configura un attraversamento irregolare della frontiera quando tale attraversamento sia stato organizzato dalle pubbliche autorità di uno Stato membro allo scopo di effettuare il transito verso un altro Stato membro dell’Unione europea.

4)

Nel caso in cui la risposta al terzo quesito fosse affermativa, se occorra di conseguenza interpretare l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 nel senso che esso impedisce il rinvio del cittadino di uno Stato terzo verso lo Stato nel quale egli aveva fatto il suo primo ingresso nel territorio dell’Unione.

5)

Se l’articolo 27 del regolamento n. 604/2013 debba essere interpretato nel senso che i termini previsti dagli articoli 13, paragrafo 1, e 29, paragrafo 2, non decorrono nel caso in cui il richiedente eserciti il diritto alla tutela giurisdizionale, più in particolare qualora ciò includa anche la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, oppure qualora il giudice nazionale sia in attesa di una risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una domanda siffatta presentata in un altro caso. In subordine: se, in un caso siffatto, i termini decorrerebbero, ma lo Stato membro competente non avrebbe il diritto di rifiutare la presa in carico dell’interessato.


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