EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CN0456
Case C-456/16 P: Appeal brought on 12 August 2016 by Trefilerías Quijano, S.A. against the judgment of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 2 June 2016 in Joined Cases T-426/10 to T-429/16 and T-438/12 to T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías and Others v Commission
Causa C-456/16 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trefilerías Quijano, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione
Causa C-456/16 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trefilerías Quijano, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione
OJ C 392, 24.10.2016, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/14 |
Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trefilerías Quijano, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione
(Causa C-456/16 P)
(2016/C 392/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Trefilerías Quijano, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-438/12 a T-441/12 e, in particolare, nella causa T-439/12, Trefilerías Quijano/Commissione europea; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante la violazione dei diritti di difesa della ricorrente. |
2. |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicazione di un criterio giuridico erroneo in sede di valutazione della seconda domanda di accertamento dell’incapacità contributiva e, di conseguenza, dell’ammissibilità del ricorso. |
3. |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova o nello sviamento manifesto degli elementi di prova, nella violazione dell’obbligo di effettuare un controllo giurisdizionale esteso al merito e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché nella carenza di motivazione. |