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Document 62014CA0511

Causa C-511/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna — Italia) — Pebros Servizi Srl/Aston Martin Lagonda Ltd [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) — Requisiti per la certificazione — Sentenza contumaciale — Nozione di «credito non contestato» — Condotta processuale di una parte che può valere come «assenza di contestazione del credito»]

OJ C 305, 22.8.2016, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna — Italia) — Pebros Servizi Srl/Aston Martin Lagonda Ltd

(Causa C-511/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 805/2004 - Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) - Requisiti per la certificazione - Sentenza contumaciale - Nozione di «credito non contestato» - Condotta processuale di una parte che può valere come «assenza di contestazione del credito»])

(2016/C 305/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bologna

Parti

Ricorrente: Pebros Servizi Srl

Convenuta: Aston Martin Lagonda Ltd

Dispositivo

Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


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