EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0289

Causa T-289/16: Ricorso proposto il 3 giugno 2016 — Inox Mare/Commissione

OJ C 270, 25.7.2016, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/63


Ricorso proposto il 3 giugno 2016 — Inox Mare/Commissione

(Causa T-289/16)

(2016/C 270/69)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Inox Mare Srl (Rimini, Italia) (rappresentante: R. Holzeisen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il Final Report OF/2013/0086/B1 THOR (2015) 40189 — 26.11.2015 viste le radicali illegittimità da cui è inficiato;

E, di conseguenza, annullare le Recommendation for action to be taken following an OLAF investigation THOR (2015) 4257 — 09.12.2015;

Con refusione di spese e onorari di causa.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro gli atti impugnati, nella misura in cui ci si constata che durante un certo numero di anni la ricorrente avrebbe evaso la percezione di dazi doganali e diritti antidumping. La ricorrente afferma a questo riguardo avere importato ingenti quantità di prodotti di fissaggio in acciaio inox, in affidamento sulla correttezza di quanto certificato in massa dall’autorità doganale filippina in punto asserita origine filippina dei prodotti forniti da due società filippine, fino a quando è venuta a conoscenza dell’apertura da parte dell’Unione europea di una procedura di anti-cumvention a carico delle Filippine sulla base del sospetto che i beni sopra indicati in realtà sarebbero stati beni d’origine taiwanese e, dunque, semplicemente trasbordati dal Taiwan via Filippine nell’Unione Europea.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, di natura pregiudiziale, vertente sull’impugnabilità ex art. 263 TFUE degli atti oggetto del ricorso.

Si fa valere a questo riguardo che gli atti impugnati, nonostante che il loro nomen iuris possa fare presumere il contrario, hanno sostanzialmente efficacia vincolante per l’autorità doganale italiana, e producono direttamente effetti giuridici che ledono gli interessi e i diritti personali e effettivi della ricorrente, modificandone la sua situazione giuridica, e ciò in considerazione (1) della natura di «Risorse proprie dell’Unione» dei dazi e dei conseguenti obblighi per gli Stati membri, semplicemente incaricati del prelievo doganale, (2) della natura dell’OLAF quale organo di indagine amministrativa che sostituisce la Commissione europea nelle indagini esterne, (3) del ruolo della Commissione europea, quale istituzione con funzione esecutiva dell’Unione europea nell’applicazione del Codice Doganale dell’Unione europea.

Negare, in questo contesto giuridico, l’impugnabilità diretta ex art. 263 TFUE degli atti dell’OLAF impugnati dalla ricorrente, significherebbe negare il Diritto Fondamentale della ricorrente ad un ricorso effettivo, e, dunque, una violazione dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dell’art. 13 CEDU.

2.

Secondo motivo, vertente sui vizi di legittimità degli atti impugnati.

Si fa valere a questo riguardo che il Final Report OF/2013/0086/B1 — THOR (2015) 40189 non contiene alcuni fondamentali elementi previsti inderogabilmente dal Legislatore nel Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013 (1), dal che ne consegue la sua radicale illegittimità e l’assoluta inefficacia probatoria.

L’atto impugnato sarebbe inficiato dai seguenti vizi di legittimità: omesse indicazioni in punto rispetto delle garanzie procedurali, delle persone interessate nell’indagine, dell’audizione dei legali rappresentanti della ricorrente, della prescritta qualificazione giuridica preliminare, immotivata e contraddittoria esclusione di responsabilità delle autorità competenti, violazione da parte dell’OLAF dell’obbligo di svolgere le proprie indagini in modo obiettivo e imparziale e conformemente al principio delle presunzioni d’innocenza, nonché erronee indicazioni per difetto di istruttoria contenute nella Relazione Finale.

Per tutte le illegittimità sopra esposte, la raccomandazione impartita dalla Direzione Generale dell’OLAF all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Repubblica italiana di adottare tutte le necessarie misure per il recupero del dazio presso la ricorrente è del tutto destituita dei presupposti di legge e dunque illegittima.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013 L 248, pag. 1).


Top