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Document 62014TB0825

Causa T-825/14: Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2016 — IREPA/Commissione e Corte dei conti («Ricorso di annullamento — Pesca — Programma nazionale italiano per la raccolta di dati nel settore della pesca per il periodo 2009-2010 — Recupero di una parte degli anticipi versati al ricorrente — Relazione preliminare della Corte dei conti — Atto non impugnabile con un ricorso — Atto preparatorio — Lettere di pre-informazione — Nota di addebito — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità»)

OJ C 270, 25.7.2016, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/44


Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2016 — IREPA/Commissione e Corte dei conti

(Causa T-825/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Pesca - Programma nazionale italiano per la raccolta di dati nel settore della pesca per il periodo 2009-2010 - Recupero di una parte degli anticipi versati al ricorrente - Relazione preliminare della Corte dei conti - Atto non impugnabile con un ricorso - Atto preparatorio - Lettere di pre-informazione - Nota di addebito - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»))

(2016/C 270/50)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura — IREPA Onlus (Salerno, Italia) (rappresentante: F. Tedeschini, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: F. Moro, D. Nardi e K. Walkerová, agenti) e Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: N. Scafarto e L. Massocchi, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa a far annullare la decisione che sarebbe contenuta nella nota di addebito del 30 settembre 2014 emessa dalla Commissione ai fini del recupero della somma di EUR 458 347,35, la relazione della Corte dei conti del 27 febbraio 2013, le lettere della Commissione del 12 luglio 2013 e del 6 agosto 2014, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale del ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura — IREPA Onlus sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Corte dei conti dell’Unione europea.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


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