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Document 62016CN0186

Causa C-186/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 1° aprile 2016 – Ruxandra Paula Andriciuc e altri/Banca Românească SA

OJ C 243, 4.7.2016, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 1o aprile 2016 – Ruxandra Paula Andriciuc e altri/Banca Românească SA

(Causa C-186/16)

(2016/C 243/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Appellanti: Ruxandra Paula Andriciuc e altri

Appellata: Banca Românească SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1) debba essere interpretato nel senso che il significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivante dal contratto debba essere valutato con riferimento rigorosamente al momento della stipula del contratto oppure se esso comprenda anche il caso in cui, durante l’esecuzione di un contratto ad esecuzione periodica o continuata, la prestazione del consumatore sia divenuta eccessivamente onerosa rispetto al momento della stipula del contratto a causa di variazioni significative del tasso di cambio.

2)

Se con chiarezza e comprensibilità di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, debba intendersi che tale clausola contrattuale debba prevedere soltanto i motivi alla base dell’inserimento nel contratto della clausola suddetta e il suo meccanismo di funzionamento oppure se debba prevedere anche tutte le sue possibili conseguenze in funzione delle quali può variare il prezzo pagato dal consumatore, ad esempio il rischio di cambio, e se alla luce della direttiva 93/13/CEE si possa ritenere che l’obbligo della banca di informare il cliente al momento della concessione del credito riguardi esclusivamente le condizioni del credito, ossia gli interessi, le commissioni, le garanzie poste a carico del mutuatario, non potendo far rientrare in tale obbligo la possibile sopravvalutazione o svalutazione di una valuta estera.

3)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 CEE debba essere interpretato nel senso che le espressioni «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro» comprendono una clausola integrata in un contratto di credito stipulato in una valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore e che non è stato oggetto di una trattativa individuale, in forza della quale «il credito dovrà essere restituito nella medesima valuta».


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).


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