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Document 62016CN0044

Causa C-44/16 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2016 dalla Dyson Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 novembre 2015, causa T-544/13, Dyson Ltd/Commissione europea.

OJ C 145, 25.4.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 145/18


Impugnazione proposta il 25 gennaio 2016 dalla Dyson Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 novembre 2015, causa T-544/13, Dyson Ltd/Commissione europea.

(Causa C-44/16 P)

(2016/C 145/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dyson Ltd (rappresentanti: E. Batchelor, M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, A. Patsa, advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza impugnata;

annullare integralmente il regolamento impugnato (1); e

condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dyson in relazione al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La Dyson sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto:

i.

In primo luogo, qualificando in modo inesatto come errore manifesto il motivo dedotto dalla Dyson vertente sul difetto di competenza giuridica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE (2);

ii.

In secondo luogo, interpretando erroneamente la portata dei poteri delegati della Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE;

iii.

In terzo luogo, violando i diritti della difesa della Dyson in relazione a fatti sui quali essa non ha avuto l’opportunità di fornire il suo punto di vista;

iv.

In quarto luogo, distorcendo e/o non prendendo in considerazione prove rilevanti;

v.

In quinto luogo, violando l’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia in quanto non ha fornito i motivi che lo hanno portato a: (i) qualificare il criterio giuridico applicabile come errore manifesto; (ii) ritenere che i dati forniti dalla Dyson fossero «troppo speculativi»; (iii) pretendere di far riferimento a una parte non specificata di una «valutazione d’impatto» non identificata; e (iv) non prendere in considerazione la prova della riproducibilità fornita dalla Dyson; e

vi.

In sesto luogo, applicando erroneamente il criterio giuridico della parità di trattamento.

La Dyson chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale, annullando il regolamento della Commissione (UE) n. 665/2013 («regolamento impugnato») in quanto dispone di sufficienti elementi per pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate in primo grado.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192, pag. 1).

(2)  Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153, pag. 1).


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