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Document 62015TN0741

Causa T-741/15: Ricorso proposto il 18 dicembre 2015 — British Aggregates e a./Commissione

OJ C 68, 22.2.2016, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 68/38


Ricorso proposto il 18 dicembre 2015 — British Aggregates e a./Commissione

(Causa T-741/15)

(2016/C 068/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: British Aggregates Association (Lanark, Regno Unito), Tinney Quarries Ltd (St. Johnston, Irlanda), MBC Quarries Ltd (Ballybofey, Irlanda), Mac Sand Ltd (Stranorlar, Irlanda) (rappresentanti: L. Van den Hende, avvocato, e A. White, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

disporre l’annullamento della decisione della Commissione del 4 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 settembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN) cui il Regno Unito ha dato esecuzione — Esenzione da un prelievo sui granulati in Irlanda del Nord (ex N 2/04); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla Commissione, avendo essa deciso che la violazione dell’articolo 110 TFUE, e pertanto dell’articolo 107 TFUE, poteva essere sanata retroattivamente, rendendo così l’esenzione dal prelievo sui granulati in Irlanda del Nord compatibile con il mercato interno.

2.

Secondo motivo, dedotto in subordine rispetto al primo motivo, vertente sull’errore di diritto e sugli errori di valutazione commessi dalla Commissione, avendo essa deciso che il rimedio retroattivo adottato dal Regno Unito era compatibile con il principio di effettività e con il diritto a un ricorso effettivo.

3.

Terzo motivo, vertente sugli errori di valutazione commessi dalla Commissione, in quanto essa ha deciso che l’esenzione dal prelievo sui granulati in Irlanda del Nord era compatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (1) (in prosieguo: la «disciplina degli aiuti per l’ambiente del 2008») e, pertanto, con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In particolare, la Commissione avrebbe commesso errori di valutazione nel dichiarare che la terza parte del criterio di necessità, di cui alla disciplina degli aiuti per l’ambiente del 2008, era stata soddisfatta, vale a dire se le cave dell’Irlanda del Nord potessero o meno trasferire il prelievo sui granulati sui clienti senza comportare riduzioni significative delle vendite.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe compiuto un esame effettivamente diligente e imparziale per accertare, da un lato, la compatibilità del rimedio retroattivo adottato dal Regno Unito con il principio di effettività e con il diritto a un ricorso effettivo e, dall’altro, se la terza parte del criterio di necessità, di cui alla disciplina degli aiuti per l’ambiente del 2008, fosse stata soddisfatta.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito una motivazione, in conformità dell’articolo 296 TFUE, sul perché il rimedio retroattivo adottato dal Regno Unito fosse compatibile con il principio di effettività e con il diritto a un ricorso effettivo, e sul perché la terza parte del criterio di necessità fosse stata soddisfatta.


(1)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82, pag. 1)


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