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Document 62015CN0668

Causa C-668/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 14 dicembre 2015 — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, per conto di Ismar Huskic

OJ C 68, 22.2.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 68/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 14 dicembre 2015 — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, per conto di Ismar Huskic

(Causa C-668/15)

(2016/C 068/31)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Jyske Finans A/S

Convenuto: Ligebehandlingsnævnet, per conto di Ismar Huskic

Questioni pregiudiziali

1)

Se il divieto di discriminazione diretta a causa dell’origine etnica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43/CE (1) del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, debba essere interpretato nel senso che osta a una prassi come quella di cui trattasi nel presente procedimento, in base alla quale persone che non sono nate nei paesi nordici, in uno Stato membro, in Svizzera o in Lichtenstein sono trattate meno favorevolmente delle persone che si trovano in una situazione equivalente e che sono nate nei paesi nordici, in uno Stato membro, in Svizzera o in Lichtenstein.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se tale prassi comporti una discriminazione indiretta a causa dell’origine etnica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, a meno che essa sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se tale prassi possa essere giustificata, in linea di principio, in quanto mezzo appropriato e necessario per salvaguardare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela previsti dall’articolo 13 della direttiva 2005/60/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.


(1)  GU L 180, pag. 22.

(2)  GU L 309, pag. 15.


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