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Document 62014CA0342

Causa C-342/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Rinvio pregiudiziale — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Direttiva 2005/36/CE — Articolo 5 — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2006/123/CE — Articoli 16 e 17, punto 6 — Articolo 56 TFUE — Società di consulenza tributaria stabilita in uno Stato membro e che fornisce servizi in un altro Stato membro — Normativa di uno Stato membro che impone la registrazione ed il riconoscimento delle società di consulenza tributaria)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 68/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

(Causa C-342/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/CE - Articolo 5 - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 2006/123/CE - Articoli 16 e 17, punto 6 - Articolo 56 TFUE - Società di consulenza tributaria stabilita in uno Stato membro e che fornisce servizi in un altro Stato membro - Normativa di uno Stato membro che impone la registrazione ed il riconoscimento delle società di consulenza tributaria))

(2016/C 068/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: X-Steuerberatungsgesellschaft

Resistente: Finanzamt Hannover-Nord

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro, che stabilisca i requisiti di accesso all’attività di assistenza in materia tributaria prestata a titolo professionale, restringe la libera prestazione dei servizi di una società di consulenza tributaria, costituita conformemente alla normativa di un altro Stato membro in cui tale società si è stabilita, che predisponga, in quest’ultimo Stato membro, in cui l’attività di consulenza tributaria non sia regolamentata, una dichiarazione fiscale per un destinatario situato nel primo Stato membro trasmettendola all’amministrazione finanziaria del medesimo, senza che le qualifiche acquisite dalla società medesima, ovvero dalle persone fisiche che effettuino, per conto della stessa, la prestazione di servizi di assistenza tributaria a titolo professionale, in altri Stati membri siano riconosciute nel loro giusto valere e debitamente prese in considerazione.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.


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