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Document 62015TB0163

Causa T-163/15: Ordinanza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Delta Group agroalimentare/Commissione («Ricorso di annullamento — Mercato italiano delle carni di pollame — Misure eccezionali di sostegno per risolvere problemi specifici relativi al settore delle carni di pollame in Italia — Restituzioni all’esportazione delle carni di pollame verso taluni paesi africani — Rigetto della richiesta di misure eccezionali depositata dalla ricorrente — Atto non impugnabile con ricorso — Irricevibilità»)

OJ C 27, 25.1.2016, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/57


Ordinanza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Delta Group agroalimentare/Commissione

(Causa T-163/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Mercato italiano delle carni di pollame - Misure eccezionali di sostegno per risolvere problemi specifici relativi al settore delle carni di pollame in Italia - Restituzioni all’esportazione delle carni di pollame verso taluni paesi africani - Rigetto della richiesta di misure eccezionali depositata dalla ricorrente - Atto non impugnabile con ricorso - Irricevibilità»))

(2016/C 027/74)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italia) (rappresentante: V. Migliorini, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione del 9 febbraio 2015 [Ref. Ares (2015) 528512], inviata in risposta all’istanza della ricorrente per l’adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato delle carni di pollame, in base all’articolo 219, paragrafo 1, o all’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Delta Group agroalimentare Srl sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015.


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