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Document 62014CA0185

Causa C-185/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut (Rinvio pregiudiziale — Servizio di vaglia postale — Direttiva 97/67/CE — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che attribuisce un diritto esclusivo di fornitura del servizio di vaglia postale — Aiuto di Stato — Attività economica — Servizi di interesse economico generale)

OJ C 414, 14.12.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Causa C-185/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Servizio di vaglia postale - Direttiva 97/67/CE - Ambito di applicazione - Normativa nazionale che attribuisce un diritto esclusivo di fornitura del servizio di vaglia postale - Aiuto di Stato - Attività economica - Servizi di interesse economico generale))

(2015/C 414/05)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti:«EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD

Convenuti: Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Dispositivo

1)

La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione il servizio di vaglia postale mediante il quale il mittente, in questo caso lo Stato, trasferisce importi in denaro ad un destinatario attraverso l’operatore tenuto a fornire il servizio postale universale.

2)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l’attività di vaglia postale che consente l’erogazione delle pensioni costituisca un’attività economica, comunque non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la concessione da parte di uno Stato membro del diritto esclusivo di procedere all’erogazione delle pensioni mediante vaglia postale ad un’impresa come quella di cui al procedimento principale, laddove tale servizio costituisca un servizio di interesse economico generale la cui compensazione rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da tale impresa per assolvere il suo obbligo di servizio pubblico.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


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