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Document 62015TN0553

Causa T-553/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Export Development Bank of Iran/Consiglio

OJ C 398, 30.11.2015, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 398/60


Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Export Development Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-553/15)

(2015/C 398/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare che, nell’aver adottato e mantenuto in vigore la misura restrittiva adottata dal Consiglio dell’Unione europea nei confronti dell’EDBI, annullata con sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 (cause T-4/11 e T-5/11), il Consiglio dell’Unione europea ha impegnato la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea;

dichiarare che, conseguentemente, l’Unione europea è obbligata a risarcire i relativi danni subiti dalla ricorrente;

accertare che il danno materiale ammonta a USD 5 6 4 70  860, ossia EUR 5 0 5 08  718 al cambio attuale, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;

accertare che il danno morale ammonta a USD 7 4 1 32  366, ossia EUR 6 6 20  613al cambio attuale, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;

in subordine, dichiarare che tutti o parte degli importi chiesti a titolo di danno morale vanno considerati come relativi al danno materiale, e imputati a tale titolo; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, due dei quali relativi alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, e quattro dei quali relativi al danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell’Unione europea.

Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea

1.

Primo motivo, vertente sull’illiceità della condotta contestata al Consiglio (adozione e mantenimento in vigore del congelamento dei fondi della ricorrente), debitamente accertata con sentenza del 6 settembre 2013, Export Development Bank of Iran/Consiglio, T-4/11 e T-5/11, EU:T:2013:400.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la condotta illecita del Consiglio costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

Per quanto concerne il danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell’Unione europea

3.

Terzo motivo, vertente sulla cessazione delle attività della ricorrente in materia di credito documentario, quale conseguenza diretta della misura illecita.

4.

Quarto motivo, vertente sul lucro cessante in conseguenza dell’impossibilità per la ricorrente di accedere ai propri fondi congelati nell’Unione europea.

5.

Quinto motivo, vertente sul danno conseguente all’interruzione dei trasferimenti di valuta.

6.

Sesto motivo, vertente sul danno morale.


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