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Document 62012TA0275

Causa T-275/12: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — FC Dynamo-Minsk/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine per l’adeguamento delle conclusioni — Irricevibilità parziale — Entità detenuta o controllata da un’entità interessata dalle misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)

OJ C 398, 30.11.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 398/29


Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — FC Dynamo-Minsk/Consiglio

(Causa T-275/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Termine per l’adeguamento delle conclusioni - Irricevibilità parziale - Entità detenuta o controllata da un’entità interessata dalle misure restrittive - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»))

(2015/C 398/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avvocato, e M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Demanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU L 288, pag. 69), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1), della decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642 (GU L 311, pag. 39), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 311, pag. 2), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia sono annullati nelle parti in cui riguardano la Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO.

2)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Football Club «Dynamo-Minsk».


(1)  GU C 250 del 18.8.2012.


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