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Document 62015TN0327
Case T-327/15: Action brought on 2 June 2015 — Hellenic Republic v Commission
Causa T-327/15: Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Repubblica ellenica/Commissione
Causa T-327/15: Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Repubblica ellenica/Commissione
OJ C 279, 24.8.2015, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/42 |
Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-327/15)
(2015/C 279/52)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A.E. Vasilopoulou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione esecutiva della Commissione del 25 marzo 2015, «per l’applicazione di una rettifica finanziaria alla parte della sezione FEAOG — Orientamento del programma operativo 2000GR061RO021 CCI (Grecia — Obiettivo 1 — Ricostruzione rurale)», per un importo pari a EUR 7 2 1 05 592,41, notificata con il numero C(2015) 1936 final. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Con il primo motivo di annullamento si afferma che decisione impugnata è priva di base giuridica, poiché l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), sulla cui base è stata adottata, è stato abrogato nella parte in cui riguarda la sezione FEAOG – Orientamento (prima censura del primo motivo); in ogni caso, non ricorrerebbero ab initio le condizioni di legge per invocare detto articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (seconda censura del primo motivo). |
2. |
Con il secondo motivo di annullamento si afferma, subordinatamente al primo motivo, che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei limiti di competenza temporale della Commissione (prima censura del secondo motivo), ovvero che è stata adottata fuori termine e in violazione delle forme sostanziali del procedimento, del diritto al contraddittorio e dei diritti della difesa della Repubblica ellenica (seconda censura del secondo motivo). |
3. |
Con il terzo motivo si afferma che la decisione impugnata è contraria ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento dello Stato membro. |
4. |
Infine, con il quarto motivo di annullamento si afferma che la decisione impugnata viola il principio del ne bis in idem, giacché ha imposto una correzione multipla; in ogni caso, la rettifica finanziaria imposta sarebbe assolutamente sproporzionata e occorrerebbe annullarla. |
(1) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).