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Document 62015TN0327

Causa T-327/15: Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

OJ C 279, 24.8.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/42


Ricorso proposto il 2 giugno 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-327/15)

(2015/C 279/52)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A.E. Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione esecutiva della Commissione del 25 marzo 2015, «per l’applicazione di una rettifica finanziaria alla parte della sezione FEAOG — Orientamento del programma operativo 2000GR061RO021 CCI (Grecia — Obiettivo 1 — Ricostruzione rurale)», per un importo pari a EUR 7 2 1 05  592,41, notificata con il numero C(2015) 1936 final.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Con il primo motivo di annullamento si afferma che decisione impugnata è priva di base giuridica, poiché l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), sulla cui base è stata adottata, è stato abrogato nella parte in cui riguarda la sezione FEAOG – Orientamento (prima censura del primo motivo); in ogni caso, non ricorrerebbero ab initio le condizioni di legge per invocare detto articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (seconda censura del primo motivo).

2.

Con il secondo motivo di annullamento si afferma, subordinatamente al primo motivo, che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei limiti di competenza temporale della Commissione (prima censura del secondo motivo), ovvero che è stata adottata fuori termine e in violazione delle forme sostanziali del procedimento, del diritto al contraddittorio e dei diritti della difesa della Repubblica ellenica (seconda censura del secondo motivo).

3.

Con il terzo motivo si afferma che la decisione impugnata è contraria ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento dello Stato membro.

4.

Infine, con il quarto motivo di annullamento si afferma che la decisione impugnata viola il principio del ne bis in idem, giacché ha imposto una correzione multipla; in ogni caso, la rettifica finanziaria imposta sarebbe assolutamente sproporzionata e occorrerebbe annullarla.


(1)  Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).


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