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Document 62014TB0338
Case T-338/14: Order of the General Court of 27 January 2015 — UNIC v Commission (Action for annulment — Joint actions to promote sustainable development economically, socially and environmentally in developing countries — Generalised tariff preferences granted to treated and partly treated leather originating from India, Pakistan and Ethiopia — Rejection of the application for a temporary withdrawal of the benefit of generalised preferences — Measure not subject to review — Inadmissibility)
Causa T-338/14: Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — UNIC/Commissione ( «Ricorso di annullamento — Azioni comuni destinate a favorire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo — Preferenze tariffarie generalizzate concesse ai cuoi e alle pelli lavorati e semilavorati provenienti dall’India, dal Pakistan e dall’Etiopia — Rigetto della domanda di revoca temporanea di preferenze generalizzate concesse — Atto non impugnabile con un ricorso — Irricevibilità» )
Causa T-338/14: Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — UNIC/Commissione ( «Ricorso di annullamento — Azioni comuni destinate a favorire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo — Preferenze tariffarie generalizzate concesse ai cuoi e alle pelli lavorati e semilavorati provenienti dall’India, dal Pakistan e dall’Etiopia — Rigetto della domanda di revoca temporanea di preferenze generalizzate concesse — Atto non impugnabile con un ricorso — Irricevibilità» )
OJ C 96, 23.3.2015, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 96/20 |
Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — UNIC/Commissione
(Causa T-338/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Azioni comuni destinate a favorire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo - Preferenze tariffarie generalizzate concesse ai cuoi e alle pelli lavorati e semilavorati provenienti dall’India, dal Pakistan e dall’Etiopia - Rigetto della domanda di revoca temporanea di preferenze generalizzate concesse - Atto non impugnabile con un ricorso - Irricevibilità»))
(2015/C 096/26)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Unione nazionale industria conciaria (UNIC) (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Fratini e M. Bottino, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e D. Recchia, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della lettera della Commissione del 19 marzo 2014 indirizzata alla ricorrente e recante rigetto della sua domanda di avvio della procedura di revoca temporanea dei regimi preferenziali generalizzati concessi a favore della Repubblica dell’India, della Repubblica islamica del Pakistan e della Repubblica democratica federale di Etiopia sulle pelli grezze e semilavorate.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dalla Repubblica italiana. |
3) |
L’Unione nazionale industria conciaria (UNIC) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |