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Document 62014FN0137

Causa F-137/14: Ricorso proposto l’ 8 dicembre 2014 — ZZ/Commissione

OJ C 34, 2.2.2015, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/54


Ricorso proposto l’8 dicembre 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-137/14)

(2015/C 034/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del Servizio europeo per l'azione esterna, del 29 gennaio 2014, di risolvere il contratto a tempo indeterminato del ricorrente e la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del SEAE, comunicata al ricorrente con lettera del SEAE del 29 gennaio 2014, di risolvere il suo contratto di lavoro, con un termine di preavviso di sette mesi, in data 31 agosto 2014 a mezzanotte,

condannare il SEAE a versare al ricorrente un risarcimento dei danni morali, di importo adeguato stabilito dal giudice in via equitativa, causatigli dalla decisione del SEAE di cui alla prima conclusione,

condannare il SEAE a risarcire interamente, in particolare mediante il versamento di tutte le spettanze arretrate e tutti gli ulteriori costi, il danno materiale causato al ricorrente dal comportamento illecito del SEAE (dedotto il sussidio di disoccupazione e la retribuzione del posto di lavoro cui è stato assegnato),

in subordine, per il caso in cui non si giunga, per difficoltà di natura fattuale o giuridica, a reintegrare il ricorrente nel suo servizio e/o a garantirgli le precedenti condizioni di lavoro, condannare il SEAE a risarcire al ricorrente i danni materiali causatigli dall’illegittima interruzione della sua attività lavorativa, per un importo pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell’arco della vita e il reddito che il ricorrente avrebbe percepito se il contratto fosse stato mantenuto, considerando i diritti a pensione ed ulteriori prestazioni,

condannare il SEAE alle spese.


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