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Document 62014CN0564

Causa C-564/14 P: Impugnazione proposta il 9 dicembre 2014 dalla Raffinerie Heide GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014 , causa T-631/13, Raffinerie Heide GmbH/Commissione

OJ C 34, 2.2.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/17


Impugnazione proposta il 9 dicembre 2014 dalla Raffinerie Heide GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-631/13, Raffinerie Heide GmbH/Commissione

(Causa C-564/14 P)

(2015/C 034/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Raffinerie Heide GmbH (rappresentanti: U. Karpenstein e C. Eckart, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 settembre 2014;

dichiarare la nullità della decisione della Commissione 2013/448/UE (1), del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, lettera A), respinge la registrazione della ricorrente nell’elenco ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE nonché l’assegnazione di quote di emissione provvisorie annue all’impianto della medesima recante il codice DE 000000000000010;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dei suoi diritti processuali. In particolare, il Tribunale avrebbe ignorato la censura principale della ricorrente, mossa nel corso dell’udienza al suo cospetto, secondo cui la Commissione non avrebbe valutato uno ad uno i casi particolarmente difficili prospettatile dalla Germania.

2.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale è ingiustamente partito dal presupposto che lo scambio di emissioni a livello comunitario escluda a priori di prendere in considerazione singoli casi particolarmente difficili. In tal modo la sentenza impugnata violerebbe gli articoli 11, paragrafo 3, e 10 bis della direttiva 2003/87/CE nonché la decisione 2011/278 della Commissione.

3.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto dell’obbligo della Commissione di un’interpretazione conforme ai diritti fondamentali, violando così l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

4.

Con il quarto motivo la ricorrente fa valere un vizio procedurale sotto forma di una distorsione degli elementi probatori, poiché il Tribunale non avrebbe tenuto conto nelle sue considerazioni delle prove relative a un caso particolarmente difficile presentate dalla ricorrente.

5.

Infine, la sentenza del Tribunale violerebbe i diritti fondamentali sanciti nel combinato disposto degli articoli 16, 17 e 52, paragrafo 1, della Carta. Essa, a torto, qualificherebbe conforme ai diritti fondamentali e proporzionata la decisione della Commissione 2011/278.


(1)  Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


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