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Document 52014AA0007

Parere n. 7/2014 (presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, secondo comma e 322, paragrafo 2 del TFUE) su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

OJ C 459, 19.12.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 459/1


PARERE N. 7/2014

(presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, secondo comma e 322, paragrafo 2 del TFUE)

su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

(2014/C 459/01)

INDICE

 

Paragrafo

Pagina

INTRODUZIONE

1

2

RISORSE PROPRIE CHE FINANZIANO IL BILANCIO DELL'UE

2

2

CALCOLO DEI SALDI E RETTIFICHE IVA/RNL E BILANCI RETTIFICATIVI

3 — 6

2

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

7 — 9

3

OSSERVAZIONI

10 — 25

3

CONCLUSIONE

26

4

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma e l'articolo 322, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

vista la richiesta di un parere sulla proposta di cui sopra, presentata dal Consiglio e pervenuta alla Corte il 13 novembre 2014,

visti i pareri precedentemente adottati dalla Corte dei conti relativi al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2),

vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 11/2013 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

Introduzione

1.

In data 12 novembre 2014, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (4) recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom (5), relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee. La Commissione ha proposto di modificare la normativa vigente per dare agli Stati membri la possibilità, a determinate condizioni, di differire oltre il termine ultimo attualmente previsto la messa a disposizione degli importi delle risorse proprie risultanti dai saldi e dalle rettifiche dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del reddito nazionale lordo (RNL).

Risorse proprie che finanziano il bilancio dell'UE

2.

Nell'ambito della procedura annuale di bilancio, le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL sono calcolate applicando tassi uniformi ai dati di previsione degli Stati membri. Dette risorse sono messe a disposizione su base mensile tramite il pagamento di «dodicesimi» (6) e sono iscritte in bilancio al titolo 1 «Risorse proprie». La finalità della risorsa propria basata sull'RNL è di riequilibrare il bilancio dell'UE ex ante.

Calcolo dei saldi e delle rettifiche IVA/RNL e bilanci rettificativi

3.

In seguito alla trasmissione, da parte degli Stati membri, dei dati IVA e RNL rivisti, che ha luogo ogni anno il 31 luglio per l'IVA (7) ed il 22 settembre per l'RNL (8), la Commissione calcola i saldi e le rettifiche (9) conformemente ai paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, previo parere del comitato RNL sull'adeguatezza dei dati RNL degli Stati membri ai fini delle risorse proprie. Detto parere è generalmente pronunciato alla fine del mese di ottobre.

4.

Gli Stati membri devono mettere a disposizione gli importi risultanti dai saldi e dalle rettifiche IVA e RNL il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno (10). Questo termine ultimo è perentorio.

5.

I saldi e le rettifiche IVA e RNL comportano una modifica del lato entrate del bilancio. L'importo risultante da tale variazione positiva o negativa (11) può essere riportato all'anno successivo, facendo così aumentare o diminuire i contributi degli Stati membri per l'anno n + 1.

6.

Come stabilito dall'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, l'importo netto totale risultante dai saldi e dalle rettifiche IVA e RNL può anche essere compensato da una riduzione o un aumento delle risorse proprie per l'esercizio in corso (n) mediante bilancio rettificativo. È prassi comune della Commissione modificare il bilancio per assorbire la variazione di tali saldi e rettifiche (12).

Proposta della Commissione

7.

La proposta presentata dalla Commissione, volta a modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, prevede che, al verificarsi di specifiche circostanze, gli Stati membri abbiano la possibilità di mettere a disposizione l'importo risultante dalle rettifiche e dai saldi IVA e RNL, qualora tale importo sia eccezionalmente elevato (13), in qualsiasi momento tra il primo giorno feriale di dicembre dell'anno in corso e il primo giorno feriale di settembre dell'anno successivo.

8.

Ciascuno Stato membro deve comunicare alla Commissione, entro il primo giorno feriale di dicembre, la propria decisione di differire la messa a disposizione di tali importi, nonché la data (o le date) in cui gli importi dovuti saranno pagati. Qualunque ritardo nella messa a disposizione di tali somme rispetto alla data (o alle date) comunicate alla Commissione dà luogo al pagamento di un interesse, alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

9.

La Commissione ha presentato questa proposta perché il calcolo dei saldi e delle rettifiche IVA e RNL eseguito nell'ottobre 2014 ha reso evidente che, nell'ambito dell'attuale sistema delle risorse proprie, potrebbero verificarsi situazioni in cui potrebbero dover essere versati importi eccezionalmente elevati. Nel 2014, una situazione di questo tipo si è prodotta a causa, in particolare, di significative modifiche ai dati RNL operate da alcuni Stati membri a seguito di cambiamenti delle fonti e dei metodi, nonché del lavoro sulle esistenti riserve sull'RNL espresse dalla Commissione (14), che ha reso possibile un aggiornamento dei dati per gli anni a partire dal 2002 (15).

Osservazioni

10.

La proposta della Commissione mira a fornire maggiore flessibilità in termini di differimento di pagamenti per gli Stati membri che devono mettere a disposizione importi eccezionalmente elevati risultanti dai saldi e dalle rettifiche IVA e RNL.

11.

Nei pareri n. 2/2012, n. 2/2008 e n. 2/2006, la Corte ha espresso preoccupazione circa la complessità e mancanza di trasparenza dell'attuale e del futuro sistema delle risorse proprie che finanziano il bilancio dell'UE.

12.

Nella relazione n. 11/2013, la Corte ha messo in evidenza debolezze nell'applicazione dell'attuale sistema delle risorse proprie, che hanno provocato l'incertezza degli Stati membri in materia di bilancio. In particolare, la Corte ha rilevato che il lungo ciclo di verifica e l'eccessivo ricorso alle riserve generali da parte della Commissione fanno sì che i dati RNL degli Stati membri siano oggetto di rettifica oltre un decennio dopo gli anni in questione.

13.

Benché la modifica proposta dalla Commissione non risolva la questione dell'incertezza degli Stati membri in materia di bilancio, che resta a rischio nell'ambito dell'attuale sistema delle risorse proprie, la Corte riconosce che i saldi e le rettifiche IVA e RNL possono dar luogo ad importi eccezionalmente elevati, come avvenuto nel 2014, e prende atto dell'approccio adottato dalla Commissione che consente agli Stati membri di differire il pagamento di tali importi a seguito dell'introduzione del nuovo paragrafo 7 bis nell'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

14.

I due criteri stabiliti dalla Commissione nella modifica proposta, che definiscono le condizioni di ammissibilità da soddisfare affinché sia consentito differire i pagamenti, sono appropriati, nonostante vi sia una parziale sovrapposizione (16) (cfr. paragrafo 7).

15.

La modifica proposta reca applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie attualmente in vigore. Il 26 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/335/UE, Euratom (17) che sostituisce la decisione del 2007 citata in precedenza. Quando la nuova decisione entrerà in vigore (18), il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 sarà abrogato ed il regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 609/2014 (19) sarà applicato retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2014.

16.

La Corte attira l'attenzione sul fatto che la modifica proposta al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 deve essere introdotta anche nel regolamento sopra citato. È importante far sì che la proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 sia adottata prima della data di entrata in vigore della decisione 2014/335/UE, Euratom.

17.

Pur consapevole del limitato tempo per l'adozione di tale proposta, la Corte ritiene che la disposizione attuale della Commissione necessiti di integrazioni, in linea con le osservazioni della Corte (cfr. paragrafi 20, 23 e 25), allo scopo di porre in essere un dispositivo efficace e coerente nel contesto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (EU, Euratom) n. 609/2014.

18.

La disposizione normativa proposta si riferisce unicamente al differimento del termine ultimo entro cui gli Stati membri devono mettere a disposizione le risorse in caso di importi significativi risultanti da saldi e rettifiche IVA e RNL «positivi».

19.

Qualora gli Stati membri registrino elevati saldi e rettifiche IVA e RNL «negativi», la Commissione potrebbe essere obbligata a riscuotere entrate aggiuntive tramite un bilancio rettificativo (cfr. paragrafi 5 e 6). Ciò potrebbe creare una situazione di incertezza in materia di bilancio simile a quella verificatasi nell'ottobre 2014.

20.

Al fine di garantire un'applicazione uniforme tra gli Stati membri dell'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la Commissione dovrebbe poter differire il rimborso degli importi risultanti dai suddetti saldi e rettifiche IVA e RNL «negativi».

21.

Secondo la vigente normativa, la Commissione calcola l'importo risultante dai saldi e dalle rettifiche IVA e RNL nel mese di ottobre dell'anno n. Ove necessario, la Commissione avvia una procedura di rettifica del bilancio, affinché questa sia approvata entro la fine dello stesso anno. La proposta della Commissione prevede che tale importo, in determinate circostanze eccezionali (cfr. paragrafo 7), sia messo a disposizione in un periodo compreso tra l'inizio del mese di dicembre dell'anno n e l'inizio del mese di settembre dell'anno n + 1.

22.

Tenendo conto che gli Stati membri devono decidere la data (o le date) dei pagamenti differiti entro il primo giorno feriale del mese di dicembre, vi è il rischio che la Commissione possa essere in grado di fissare l'importo definitivo del bilancio rettificativo solo in una fase molto avanzata della procedura.

23.

Benché il termine ultimo entro cui gli Stati membri devono decidere in merito al differimento dei pagamenti risultanti dagli importi dei saldi e delle rettifiche IVA e RNL sia stato fissato al fine di applicare la nuova disposizione normativa all'anno in corso, ossia al 2014, a partire dal 2015 tale termine dovrebbe essere anticipato all'inizio di novembre. Ciò comporta altresì la modifica del termine di riferimento per il calcolo delle soglie per rispettare i criteri di ammissibilità relativi ai pagamenti differiti (ossia, prima del 15 novembre).

24.

La Corte ritiene che la proposta della Commissione potrebbe accrescere la complessità del sistema delle risorse proprie (cfr. paragrafo 11) nonché l'onere amministrativo ricadente sulla Commissione per la riscossione delle risorse proprie.

25.

Il regolamento modificato dovrebbe quindi fissare un calendario comune pre-determinato per tali pagamenti differiti, al fine di limitare l'incertezza riguardo alle date, al numero di rate e agli importi.

Conclusione

26.

La Corte prende atto della proposta della Commissione intesa a consentire, in circostanze eccezionali, il differimento dei pagamenti risultanti dagli importi dei saldi e delle rettifiche IVA e RNL. Attira l'attenzione sul fatto che tale disposizione potrebbe accrescere la complessità del sistema delle risorse proprie e l'incertezza degli Stati membri in materia di bilancio. La Corte ritiene perciò che la proposta necessiti di integrazioni che tengano conto delle questioni segnalate dalla Corte nel contesto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 27 novembre 2014.

Per la Corte dei conti europea

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  COM(2014) 704 final del 12 novembre 2014.

(2)  Pareri n. 2/2012 (GU C 112 del 18.4.2012, pag. 1), n. 2/2008 (GU C 192 del 29.7.2008, pag. 1), n. 2/2006 (GU C 203 del 25.8.2006, pag. 50), n. 4/2005 (GU C 167 del 7.7.2005, pag. 1) e n. 7/2003 (GU C 318 del 30.12.2003, pag. 1).

(3)  «Ottenere dati affidabili relativi al reddito nazionale lordo (RNL): un approccio più strutturato e meglio mirato renderebbe più efficace la verifica della Commissione» (http://eca.europa.eu).

(4)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 105/2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009 (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 1).

(5)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

(6)  Cfr. articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(7)  Cfr. articolo 7, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

(8)  Cfr. articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

(9)  Tali saldi e rettifiche relativi all'anno n sono calcolati confrontando i contributi degli Stati membri basati sull'IVA e sull'RNL messi a disposizione nell'anno n-1 con i pagamenti calcolati utilizzando i dati effettivi ed aggiornati per tali aggregati.

(10)  Cfr. articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

(11)  Dal 2005, il risultato complessivo di tali saldi e rettifiche è stato positivo, ad eccezione degli anni 2009, 2010 e 2013.

(12)  A partire dal 2005, i saldi e le rettifiche IVA e RNL sono stati contabilizzati nell'ultimo bilancio rettificativo, tranne per gli anni 2010 e 2013.

(13)  Qualora esso ecceda due dodicesimi mensili del contributo totale di un singolo Stato membro (superamento della soglia individuale) oppure qualora sia superiore alla metà del dodicesimo dei contributi aggregati di tutti gli Stati membri (superamento della soglia globale).

(14)  La normativa disciplinante il calcolo delle risorse proprie ammette la possibilità di modificare i dati IVA e RNL per un dato anno rispettivamente fino al 31 luglio (IVA) e al 30 settembre (RNL) dell'anno n + 4. Questa regola dei quattro anni può essere prorogata nel caso in cui la Commissione e/o gli Stati membri ritengano che la qualità dei dati debba essere migliorata in alcuni punti per un dato esercizio finanziario.

(15)  Ad eccezione di una riserva specifica che riguarda il periodo 1995-2001.

(16)  In base alla valutazione operata dalla Commissione per gli anni a partire dal 2004, entrambi i criteri sarebbero stati soddisfatti nel 2007 e nel 2014 se fosse stata applicata la disposizione proposta.

(17)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

(18)  La decisione entrerà in vigore allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

(19)  Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).


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