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Document 62014CN0378

Causa C-378/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 agosto 2014 — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen /Tomislaw Trapkowski

OJ C 395, 10.11.2014, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 agosto 2014 — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen /Tomislaw Trapkowski

(Causa C-378/14)

(2014/C 395/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen

Resistente: Tomislaw Trapkowski

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nell’ipotesi in cui una persona residente sul territorio nazionale di uno Stato membro abbia diritto agli assegni famigliari per figli conviventi con il coniuge residente in un altro Stato membro, trovi applicazione l’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 987/2009 (1), con la conseguenza che la fictio, secondo cui, nell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004 (2) deve essere presa in considerazione la situazione complessiva della famiglia nel senso che tutti gli interessati — in particolare con riguardo alla legittimazione alla richiesta di prestazioni familiari — ricadono sotto la normativa del relativo Stato membro, faccia sì che il diritto agli assegni familiari spetti esclusivamente al genitore residente nell’altro Stato membro (estero), atteso che la normativa nazionale del primo Stato membro prevede che, in presenza di più persone legittimate al percepimento di assegni familiari, questi spettino al genitore convivente con il figlio.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Nella fattispecie descritta supra sub 1), se l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che legittimato al percepimento degli assegni familiari sia, in base alla normativa nazionale di uno Stato membro, il genitore residente sul suo territorio nazionale, non avendo il genitore residente sul territorio dell’altro Stato membro (estero) presentato alcuna richiesta volta al percepimento degli assegni familiari.

3)

Nell’ipotesi in cui la seconda questione, a fronte della fattispecie descritta supra sub 1, debba essere risolta nel senso che la mancata presentazione di richiesta di assegni familiari da parte del genitore residente all’estero (nell’Unione) determini il trasferimento del diritto di richiedere gli assegni familiari al genitore residente sul territorio nazionale:

quale sia il periodo di inerzia da assumere, nel senso che il genitore residente all’estero (Unione) non faccia valere il diritto agli assegni familiari di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo del regolamento n. 987/2009, affinché tale diritto si trasferisca in capo all’altro genitore.


(1)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).


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