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Document 62012CA0408
Case C-408/12 P: Judgment of the Court (Second Chamber) of 4 September 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH v European Commission (Appeal — Agreements, decisions and concerted practices — Markets for zip fasteners and other fasteners and for attaching machines — Successive responsibilities — Legal upper limit of the fine — Article 23(2) of Regulation No 1/2003 — Concept of ‘undertaking’ — Personal responsibility — Principle of proportionality — Deterrence multiplier)
Causa C-408/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercati delle cerniere lampo e degli altri sistemi di chiusura nonché delle macchine da posa — Responsabilità successive — Massimale dell’ammenda previsto dalla legge — Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 — Nozione di «impresa» — Responsabilità personale — Principio di proporzionalità — Moltiplicatore di dissuasione)
Causa C-408/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercati delle cerniere lampo e degli altri sistemi di chiusura nonché delle macchine da posa — Responsabilità successive — Massimale dell’ammenda previsto dalla legge — Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 — Nozione di «impresa» — Responsabilità personale — Principio di proporzionalità — Moltiplicatore di dissuasione)
OJ C 395, 10.11.2014, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 395/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea
(Causa C-408/12 P) (1)
((Impugnazione - Intese - Mercati delle cerniere lampo e degli altri sistemi di chiusura nonché delle macchine da posa - Responsabilità successive - Massimale dell’ammenda previsto dalla legge - Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 - Nozione di «impresa» - Responsabilità personale - Principio di proporzionalità - Moltiplicatore di dissuasione))
(2014/C 395/05)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH (rappresentanti: D. Arts, W. Devroe, E. Winter e F. Miotto, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e R. Sauer, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea YKK e a./Commissione (EU:T:2012:322) è annullata per quanto concerne l’applicazione, ai fini della determinazione dell’importo massimo dell’ammenda, nell’ambito della cooperazione all’interno dei circoli di Basilea-Wuppertal e di Amsterdam nel mercato delle chiusure in metallo e plastica e delle macchine da posa, di un massimale del 10 % calcolato sulla base del fatturato del gruppo YKK nell’anno precedente all’adozione della decisione C(2007) 4257 definitivo della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] (caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura), per quanto riguarda il periodo dell’infrazione per la quale la YKK Stocko Fasteners GmbH è stata ritenuta l’unica responsabile. |
2) |
Per il resto, l’impugnazione è respinta. |
3) |
L’articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione C(2007) 4257 definitivo è annullato per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda di cui la YKK Stocko Fasteners GmbH è stata ritenuta l’unica responsabile nell’ambito della cooperazione all’interno dei circoli di Basilea-Wuppertal e di Amsterdam. |
4) |
L’ammenda inflitta alla YKK Stocko Fasteners GmbH per l’infrazione di cui essa è esclusivamente responsabile, nell’ambito della cooperazione all’interno dei circoli di Basilea-Wuppertal e di Amsterdam, è fissata in EUR 2 792 800. |
5) |
La YKK Corporation, la YKK Holding Europe BV e la YKK Stocko Fasteners GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Commissione europea attinenti sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione. |
6) |
La Commissione europea è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione. |