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Document 62014CN0312
Case C-312/14: Request for a preliminary ruling from the Ráckevei Járásbíróság (Hungary) lodged on 1 July 2014 — Banif Plus Bank Zrt. v Márton Lantos, Mártonné Lantos
Causa C-312/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság (Ungheria) il 1 ° luglio 2014 — Banif Plus Bank Zrt./Lantos Márton e Lantos Mártonné
Causa C-312/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság (Ungheria) il 1 ° luglio 2014 — Banif Plus Bank Zrt./Lantos Márton e Lantos Mártonné
OJ C 303, 8.9.2014, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 303/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság (Ungheria) il 1o luglio 2014 — Banif Plus Bank Zrt./Lantos Márton e Lantos Mártonné
(Causa C-312/14)
2014/C 303/34
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Ráckevei Járásbíróság
Parti
Ricorrente: Banif Plus Bank Zrt.
Resistenti: Lantos Márton e Lantos Mártonné
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba ritenere che, in forza di quanto disposto all’articolo 4, paragrafo 1, punti 2 (servizi e attività di investimento) e 17 (strumento finanziario) nonché all’allegato I, sezione C, punto 4 (operazioni a termine in valuta estera, strumenti derivati) della direttiva 2004/39/CE (1), costituisca uno strumento finanziario l’offerta al cliente di un’operazione (di cambio) che, giuridicamente configurata quale contratto di prestito in valuta estera, consiste in una compravendita a pronti al momento della concessione del prestito e a termine al momento del rimborso, che viene eseguita mediante la conversione in fiorini ungheresi di un importo registrato in valuta estera e che espone il prestito del cliente agli effetti e ai rischi (rischio di cambio) del mercato dei capitali. |
2) |
Se si debba ritenere che, in forza di quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6 (negoziazione per conto proprio) e all’allegato I, sezione A, punto 3 (negoziazione per conto proprio), della direttiva 2004/39/CE, costituisca un servizio o un’attività di investimento un’attività di negoziazione per conto proprio effettuata in relazione allo strumento finanziario descritto nella prima questione. |
3) |
Se l’istituzione finanziaria debba procedere alla valutazione di adeguatezza imposta dall’articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva di cui trattasi, tenendo conto del fatto che l’operazione a termine in valuta estera che costituisce un servizio di investimento relativo a strumenti finanziari derivati è stata offerta quale parte di un altro prodotto finanziario (vale a dire un contratto di prestito) e che lo strumento derivato costituisce di per sé uno strumento finanziario complesso. Se si debba ritenere che non risulti applicabile l’articolo 19, paragrafo 9, della direttiva a motivo del fatto che, poiché i rischi assunti dal cliente in relazione al prestito e allo strumento finanziario sono sostanzialmente diversi, risulta indispensabile la valutazione dell’adeguatezza nei limiti in cui l’operazione contiene uno strumento derivato. |
4) |
Se l’elusione dell’articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva di cui trattasi dia luogo alla dichiarazione di nullità del contratto di prestito stipulato tra la banca e il cliente. |
(1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).