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Document 62014CN0279

Causa C-279/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 6 giugno 2014 — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

OJ C 303, 8.9.2014, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 6 giugno 2014 — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

(Causa C-279/14)

2014/C 303/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Catharina Smets, Franciscus Vereijken

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce del considerando 15, il regolamento n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che la sopravvenienza di una circostanza eccezionale la quale, in seguito al suo verificarsi, induca i vettori aerei a deviare volutamente i voli e a riprogrammare anzitutto i voli direttamente interessati dalla circostanza eccezionale, possa giustificare un ritardo ai sensi dell’articolo 6 del regolamento, nonché esonerare il vettore aereo dall’obbligo di compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 nei confronti del passeggero, il cui volo sia stato operato solo dopo la possibile eliminazione delle suddette circostanze e la possibile riorganizzazione di tutti i voli.

2)

Se, in tale contesto, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo, operante voli secondo un sistema di circolazione, abbia adottato tutte le misure del caso e sia pertanto esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria, qualora trasporti passeggeri il cui volo abbia già accumulato un notevole ritardo direttamente a causa di una circostanza eccezionale, servendosi principalmente, in realtà, di altri aeromobili circolazione.

3)

Se, alla luce del considerando 15, si possa ritenere che la presenza di circostanze eccezionali possa essere ravvisata soltanto in relazione all’aeromobile direttamente interessato dallo sciopero, che può riguardare uno o più voli di detto aeromobile, oppure se la cerchia debba essere estesa a diversi aeromobili.

4)

Se, nel quadro delle misure del caso di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, alla compagnia aerea venga accordato l’utilizzo di aeromobili non interessati dallo sciopero per ridurre al minimo le conseguenze di quest’ultimo sui passeggeri che ne sono direttamente colpiti e, dunque, la ripartizione delle conseguenze di uno sciopero su diversi aeromobili e passeggeri.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


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