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Document 62014TN0036

Causa T-36/14: Ricorso proposto il 15 gennaio 2014 — St'art e a./Commissione

OJ C 135, 5.5.2014, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/42


Ricorso proposto il 15 gennaio 2014 — St'art e a./Commissione

(Causa T-36/14)

2014/C 135/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: St’art — Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles (Mons, Belgio); Stichting Cultuur — Ondernemen (Amsterdam, Paesi Bassi); e Angel Capital Innovations Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: L. Dehin e C. Brüls, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e di conseguenza annullare gli atti impugnati, ossia:

la decisione della Commissione europea, di data ignota, di porre termine il progetto «Factor SI.2.609157-2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011», e di sopprimere, di conseguenza, lo stanziamento del sussidio attribuito al consorzio formato dalle ricorrenti;

oppure la decisione di conferma della stessa, adottata il 29 novembre 2013;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, comprese le spese per gli avvocati e i patrocinanti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto a un trattamento equo nonché del principio generale dell’esecuzione in buona fede delle convenzioni e delle condizioni del contratto, in quanto la motivazione fornita dalla Commissione sarebbe inadeguata e non si sarebbe verificata nessuna causa di risoluzione del contratto. Le parti ricorrenti sostengono che il fatto che gli obiettivi del progetto siano stati raggiunti con altri mezzi, privando pertanto di oggetto il progetto stesso, non è una ragione valida per la risoluzione del contratto di sovvenzione.

2.

Secondo motivo, vertente su un eccesso e sviamento di potere, nonché sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione, del principio del contraddittorio e del principio generale «patere legem quam ipse fecisti», in quanto la Commissione non avrebbe fornito elementi che consentissero, da un lato, di sapere se essa ha esaminato le osservazioni fatte dal consorzio di cui le ricorrenti fanno parte e, dall’altro, di conoscere le motivazioni per le quali essa avrebbe respinto tali osservazioni.


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