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Document 62013CA0107

Causa C-107/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — FIRIN OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto  — Detrazione dell’imposta assolta a monte  — Versamento di acconti  — Diniego di concessione della detrazione  — Evasione  — Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell’operazione imponibile  — Presupposti)

OJ C 135, 5.5.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — FIRIN OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-107/13) (1)

((Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Versamento di acconti - Diniego di concessione della detrazione - Evasione - Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell’operazione imponibile - Presupposti))

2014/C 135/15

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente: FIRIN OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Veliko Tarnovo — Interpretazione dell’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 65, 90, paragrafo 1, 185, paragrafo 1, nonché dell’articolo 205, in combinato disposto con gli articoli 168, lettera a), e 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Principi di neutralità dell’IVA, di efficacia e di proporzionalità — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Versamento di acconti per i beni designati con precisione prima della fornitura — Diniego di accordare la detrazione all’atto della percezione dell’acconto per mancata fornitura dei beni — Possibilità per il fornitore di regolarizzare la detrazione inizialmente operata e ripercussioni sul diniego di concedere tale detrazione — Diniego della detrazione dell’IVA al destinatario di una fornitura a causa della responsabilità in solido per il pagamento dell’imposta di un soggetto passivo diverso dal debitore — Designazione della persona responsabile in solido sul fondamento di presunzioni basate su istituti giuridici di diritto civile

Dispositivo

Gli articoli 65, 90, paragrafo 1, 168, lettera a), 185, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che impongono che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, sia rettificata nel caso in cui, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l’acconto.


(1)  GU C 129 del 4.5.2013.


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