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Document 62012CA0429

Causa C-429/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG (Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 45 TFUE — Direttiva 2000/78/CE — Differenza di trattamento fondata sull’età — Determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento nella fascia di retribuzione — Termine di prescrizione — Principio di effettività)

OJ C 85, 22.3.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG

(Causa C-429/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 45 TFUE - Direttiva 2000/78/CE - Differenza di trattamento fondata sull’età - Determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento nella fascia di retribuzione - Termine di prescrizione - Principio di effettività)

2014/C 85/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Innsbruck

Parti

Ricorrente: Siegfried Pohl

Resistente: ÖBB Infrastruktur AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Innsbruck — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 45 TFUE nonché della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Ambito di applicazione ratione temporis — Periodo che precede l’adesione — Retribuzione dei dipendenti del settore del trasporto su rotaia — Normativa nazionale e contrattazione collettiva che esclude la considerazione di periodi di attività maturati precedentemente al compimento dei 18 anni di età ai fini della determinazione della retribuzione — Considerazione della metà dei periodi di attività maturati successivamente al diciottesimo anno di età del dipendente, fatto salvo il caso di esperienza professionale acquisita presso un’impresa nazionale «parastatale» o presso l’impresa nazionale del trasporto su rotaia — Termine di prescrizione

Dispositivo

Il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di effettività, non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a un termine di prescrizione trentennale — che inizia a decorrere dalla conclusione dell’accordo in forza del quale è stata fissata la data di riferimento ai fini dell’avanzamento o dall’inquadramento a un livello di retribuzione erroneo — il diritto del dipendente di chiedere una nuova valutazione dei periodi di servizio da prendere in considerazione ai fini della fissazione di tale data di riferimento.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.


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