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Document 52014XX0208(04)

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012

OJ C 38, 8.2.2014, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 38, 8.2.2014, p. 8–9 (HR)

8.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/12


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.GEPD.europa.eu)

(2014/C 38/06)

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

L’11 settembre 2013, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (nel prosieguo «la proposta) (1). Una richiesta di consultazione è stata trasmessa dalla Commissione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001, ed è stata ricevuta dal GEPD il 23 settembre 2013.

2.

Il GEPD ha avuto l’opportunità di fornire una consulenza prima dell’adozione della proposta, che accoglie favorevolmente. Questo parere si basa sulle osservazioni fornite nell’ambito di tale consultazione informale.

1.2.   Contesto e obiettivi della proposta

3.

La proposta viene adottata nel contesto dell’Agenda digitale europea (2), che ha come scopo generale lo sviluppo della crescita economica e miglioramenti in ambito sociale derivanti dall’economia digitale europea. Pertanto, la proposta ha l’obiettivo di realizzare un mercato unico dell’UE delle comunicazioni elettroniche attraverso l’armonizzazione di diversi aspetti tecnici e giuridici relativi all’erogazione di servizi di comunicazione elettronica al pubblico.

4.

Innanzitutto, la proposta favorisce la fornitura di servizi di comunicazione elettronica transfrontaliera permettendo ai fornitori di offrire servizi in tutta l’Unione europea sulla base di un’autorizzazione unica UE, riducendo in tal modo gli ostacoli amministrativi. Inoltre armonizza le condizioni di assegnazione dello spettro radio per i servizi Wi-Fi, nonché le caratteristiche dei prodotti che consentono un accesso virtuale alle reti fisse.

5.

Successivamente, la proposta armonizza i diritti degli utenti finali, compresi quelli relativi all’internet aperta, e la pubblicazione da parte dei fornitori di informazioni sui servizi di comunicazione elettronica offerti e l’inclusione di tali informazioni nei contratti, nonché le modalità di passaggio a un altro operatore e i costi applicabili ai servizi di roaming.

6.

Il presente parere si concentra sugli aspetti della proposta che più probabilmente avranno un impatto significativo sui diritti alla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati personali di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla riservatezza delle comunicazioni.

2.   Conclusioni

43.

Il GEPD rammenta l’importanza del rispetto dei diritti alla tutela della vita privata, della protezione dei dati personali e della riservatezza delle comunicazioni al fine di rafforzare la sicurezza e la fiducia dei consumatori nel mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche. A tal proposito, il GEPD fornisce le seguenti raccomandazioni chiave:

Le misure di gestione del traffico rappresentano una restrizione alla neutralità della rete, elemento che la proposta considera come il principio essenziale da applicare all’uso di internet nell’UE, e interferisce con i diritti degli utenti finali alla riservatezza delle comunicazioni, alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali. In tal senso, tali misure devono essere soggette a severi requisiti di trasparenza, necessità e proporzionalità. In particolare:

utilizzare la gestione del traffico allo scopo di attuare una disposizione legislativa o impedire e ostacolare reati gravi può comportare un monitoraggio sistematico, preventivo e su vasta scala dei contenuti delle comunicazioni, in contrasto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE e la direttiva 95/46/CE. Il riferimento a tali motivi dovrebbe essere rimosso dall’articolo 23, paragrafo 5, lettera a) della proposta;

l’articolo 23, paragrafo 5 della proposta dovrebbe fornire informazioni chiare sulle tecniche di ispezione delle comunicazioni che sono ammesse nell’ambito delle misure di gestione del traffico;

l’articolo 23, paragrafo 5 della proposta dovrebbe prevedere esplicitamente che, ogni qualvolta sia sufficiente per il raggiungimento di uno degli obiettivi enunciati in tale disposizione, le misure di gestione del traffico implichino tecniche di ispezione delle comunicazioni basate unicamente sull’analisi delle intestazioni IP, invece delle tecniche che prevedono un’ispezione approfondita dei pacchetti di dati;

l’articolo 25, paragrafo 1 e l’articolo 26 della proposta dovrebbero richiedere la fornitura di informazioni sulle misure di gestione del traffico, delineate per tutti gli scopi di cui all’articolo 23, paragrafo 5. In particolare, tali disposizioni dovrebbero richiedere ai fornitori di indicare le tecniche di ispezione delle comunicazioni alla base di tali misure di gestione del traffico, nonché spiegare l’effetto di tali tecniche sui diritti degli utenti finali in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati;

l’articolo 24, paragrafo 1, che stabilisce i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione che, fra l’altro, controllano l’applicazione delle misure di gestione del traffico, dovrebbe includere la possibilità per queste ultime di cooperare con le autorità nazionali responsabili in materia di protezione dei dati. Analogamente, l’articolo 25, paragrafo 1, dovrebbe prevedere per le autorità nazionali responsabili in materia di protezione dei dati la possibilità di ottenere, ai fini dell’ispezione, informazioni relative alle misure di gestione del traffico prima della pubblicazione.

Occorre chiarire la relazione tra l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE e l’articolo 27, paragrafo 4, della proposta;

Occorre modificare l’articolo 17, paragrafo 1, lettera f) e l’articolo 19, paragrafo 4, lettera e) della proposta al fine di includere l’obbligo, rispettivamente, per i prodotti europei di accesso virtuale alla banda larga e per i prodotti europei di connettività con qualità del servizio garantita di rispettare il principio di protezione dei dati fin dalla progettazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2013

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  COM(2013) 627 definitivo.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’agenda digitale europea», COM(2010) 245 definitivo/2, 26 agosto 2010.


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