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Document 62013TN0620

Causa T-620/13: Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Marchi Industriale/ECHA

OJ C 24, 25.1.2014, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/36


Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Marchi Industriale/ECHA

(Causa T-620/13)

2014/C 24/68

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Marchi Industriale SpA (Firenze, Italia) (rappresentanti: M. Baldassarri e F. Donati, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e dunque dichiarare invalida la decisione n. SME/2013/3747 assunta dall’Agenzia ECHA, con conseguente caducazione di ogni effetto della predetta decisione, ivi compreso l’annullamento delle fatture emesse per il recupero delle maggiori imposte e per le sanzioni asseritamente dovute.

Motivi e principali argomenti

Il presente procedimento si rivolge contro la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha considerato che la ricorrente non soddisfi le condizioni per essere considerata una piccola o media impresa, nel senso del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 790/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e la direttiva della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 396, pag. 1), rifiutandole i benefici ivi previsti e prevedendo il pagamento delle tasse e dei diritti dovuti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione, nella misura in cui, nonostante i rilievi circostanziati e documentati, formulati per contestare i criteri di calcolo utilizzati ai fini dell’accertamento delle dimensioni dell’azienda, la convenuta non avrebbe preso in alcuna considerazione le argomentazioni esposte.

2)

Secondo motivo, vertente sull’errata considerazione dei dati della società Essemar SpA, partecipata da Marchi Industriale.

Si fa valere a questo riguardo che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, Esseco Group srl. non ha alcun rapporto, neppure indiretto, con la ricorrente e, comunque, non può essere considerata come una «partner entreprise». Se Esseco Group detiene una partecipazione nel capitale sociale di Essemar pari al 50,0005%, la restante parte del capitale sociale di Essemar, pari al 49,9995% è, invece, posseduta dalla ricorrente. Tuttavia, Esseco Group, pur detenendo formalmente la maggioranza del capitale sociale di Essemar, non avrebbe la maggioranza dei diritti di voto in detta società. Non esisterebbe dunque tra Esseco Group e la ricorrente lo speciale rapporto, di cui all’articolo 3, comma 2, della dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/EC, della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36).


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