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Document 62013CN0604
Case C-604/13 P: Appeal brought on 25 November 2013 by Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG against the judgment delivered by the General Court (Fourth Chamber) on 16 September 2013 in Case T-386/10 Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG v European Commission
Causa C-604/13 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 , causa T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commissione europea
Causa C-604/13 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 , causa T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commissione europea
OJ C 24, 25.1.2014, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/13 |
Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commissione europea
(Causa C-604/13 P)
2014/C 24/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (rappresentanti: H. Janssen e T. Kapp, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-386/10, nonché la decisione C(2010) 4185 def. della convenuta, del 23 giugno 2010, procedimento COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, per la parte concernente la ricorrente; |
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in subordine, ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenta inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata; |
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condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
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In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (1), il principio di certezza del diritto, il principio della parità di trattamento nonché il principio di proporzionalità, nella misura in cui esso ha interpretato l’articolo 23, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 1/2003 come soglia di contenimento, così negando l’illegittimità della fissazione dell’importo dell’ammenda da parte della Commissione, nonché ponendosi nell’impossibilità di ridurre correttamente l’importo dell’ammenda in maniera legittima. |
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In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto esso non avrebbe tenuto conto dell’illegittimità degli orientamenti del 2006 e della durata e gravità delle infrazioni commesse dalle imprese «monoprodotto». |
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In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe riconosciuto il fatto che la convenuta avrebbe dovuto far uso del suo potere discrezionale in conformità al punto 37 degli orientamenti del 2006 e che essa avrebbe dovuto fissare per le imprese «monoprodotto» l’importo dell’ammenda al di sotto della soglia del 10 %. |
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Il Tribunale avrebbe, inoltre, violato il divieto di retroattività, nei limiti in cui ha ritenuto legittimo il calcolo dell’ammenda da parte della convenuta in base agli orientamenti del 2006. |
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Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, e precisamente in considerazione della portata geografica, della partecipazione ad uno solo dei tre gruppi di prodotti e del ruolo secondario della ricorrente. |
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Il Tribunale avrebbe, infine, violato il principio della ragionevole durata del procedimento. |