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Document 62013CN0475
Case C-475/13: Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 30 August 2013 — Walter Jubin v easyJet Airline Co. Ltd
Causa C-475/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 — Walter Jubin/easyJet Airline Co. Ltd
Causa C-475/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 — Walter Jubin/easyJet Airline Co. Ltd
OJ C 359, 7.12.2013, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 359/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 — Walter Jubin/easyJet Airline Co. Ltd
(Causa C-475/13)
2013/C 359/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Walter Jubin
Convenuta: easyJet Airline Co. Ltd
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un risarcimento dei danni concesso a norma del diritto nazionale, riguardante il rimborso delle spese di viaggio supplementari sostenute a seguito della cancellazione di un volo prenotato, possa essere detratto dalla compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento (1), allorché il vettore aereo ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. |
2) |
Laddove la detrazione risulti possibile, se essa si applichi anche alle spese di trasporto sostitutivo verso la destinazione finale del volo. |
3) |
Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa sempre effettuarla, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata. |
4) |
Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione o se essa compensi anche danni materiali. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).