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Document 62013CN0467

Causa C-467/13 P: Impugnazione proposta il 27 agosto 2013 dalla Industries Chimiques du Fluor (ICF) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 giugno 2013 , causa T-406/08, ICF/Commissione

OJ C 336, 16.11.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 336, 16.11.2013, p. 8–8 (HR)

16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 336/8


Impugnazione proposta il 27 agosto 2013 dalla Industries Chimiques du Fluor (ICF) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 giugno 2013, causa T-406/08, ICF/Commissione

(Causa C-467/13 P)

2013/C 336/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Industries Chimiques du Fluor (ICF) (rappresentanti: P. Wytinck, D. Gillet, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 giugno 2013, causa T-406/08, Industries Chimiques du Fluor (ICF)/Commissione europea, e, se la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi definitivamente sul merito della causa, annullare l’ammenda di EUR 1 700 000 inflitta alla ICF nella decisione contestata o, quanto meno, ridurre l’importo di tale ammenda;

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale e rinviare la causa al medesimo;

condannare la Commissione al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, o, quanto meno, un’inesattezza materiale nella contestazione dei fatti ovvero uno snaturamento nella valutazione dei medesimi nel dichiarare che la Commissione, fondando la decisione contestata su documenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti, non ha violato i diritti della difesa e l’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1).

La ricorrente ritiene altresì che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che la riduzione da parte della Commissione del numero di autori dell’infrazione tra la comunicazione degli addebiti e l’adozione della decisione contestata non ha leso gli interessi della ricorrente né violato i suoi diritti della difesa, dato che quest’ultima non ha potuto prendere posizione su tale riduzione prima dell’adozione della decisione contestata.

Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il Tribunale avrebbe difatti adottato una lettura erronea del paragrafo 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende interpretando l’espressione «il valore totale delle vendite dei beni o servizi ai quali l’infrazione si riferisce» come comprendente soltanto il valore totale delle vendite delle imprese partecipanti all’infrazione e non come il valore totale delle vendite su questo mercato.

La ricorrente lamenta altresì la violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione, non avendo esso risposto in maniera pertinente e sufficiente alla sua argomentazione secondo la quale la Commissione si è discostata dalla propria prassi decisionale in materia di determinazione dell’importo dell’ammenda.

Con il terzo motivo, la ricorrente ritiene che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale sia stata eccessiva, con conseguente violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, sebbene si trattasse, secondo la ricorrente, di una causa semplice che comprendeva pochi documenti. Di conseguenza, la ricorrente chiede, in applicazione della giurisprudenza Baustahlgewebe/Commissione (2), una riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

La ricorrente censura infine il Tribunale per aver violato l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il Tribunale difatti non avrebbe esercitato correttamente la propria competenza estesa al merito, non avendo stimato esso stesso l’ammenda e non avendo spiegato perché, nella fattispecie, essa fosse giustificata. A questo proposito, la ricorrente ritiene che il Tribunale non abbia risposto ai vari argomenti dalla stessa dedotti durante il procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Sentenza del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C-185/95 P, Racc. pag. I-8417.


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