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Document 52013XX0903(02)

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica vari strumenti legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio

OJ C 253, 3.9.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 253, 3.9.2013, p. 4–4 (HR)

3.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/8


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica vari strumenti legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 253/04

1.   Introduzione

1.

Il 13 febbraio 2013 la Commissione ha adottato il proprio pacchetto «sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato», comprendente una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e recante modifica delle direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «la proposta») (1). La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il giorno stesso.

1.1.   Consultazione del GEPD

2.

Prima dell’adozione della proposta, il GEPD aveva avuto la possibilità di formulare osservazioni informali. Il GEPD accoglie con favore il riferimento alla presente consultazione nel preambolo della proposta.

3.

Nel presente parere il GEPD intende evidenziare gli elementi della proposta che comportano conseguenze per il trattamento dei dati personali e ribadire alcune delle proprie precedenti osservazioni, che, se venissero accolte, migliorerebbero ulteriormente il testo dal punto di vista della protezione dei dati.

1.2.   Contesto generale

4.

La proposta fa parte del pacchetto «sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato», che comprende anche una proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo (2) (che sostituisce la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la «DSGP») e un piano d’azione pluriennale per la vigilanza del mercato che copre il periodo 2013-2015. L’obiettivo generale è chiarire il quadro normativo per la vigilanza del mercato nel settore dei prodotti non alimentari (sia armonizzati sia non armonizzati, indipendentemente dal fatto che siano destinati a essere utilizzati dai consumatori o dai professionisti) e consolidarlo in un unico strumento. A tale scopo, la proposta fonde le norme in materia di vigilanza del mercato della DSGP, del regolamento (CE) n. 765/2008 (3) e di alcuni strumenti settoriali contenuti nella normativa di armonizzazione dell’UE.

5.

In particolare, le disposizioni riguardanti il funzionamento del sistema di allarme rapido dell’UE (RAPEX) (4), attualmente contenute nella DSGP, sono state trasferite nella proposta, secondo cui RAPEX diventerà il sistema di allarme unico per i prodotti che presentano un rischio per i consumatori dell’UE.

6.

La proposta istituirà inoltre formalmente il sistema di informazione e di comunicazioni per la vigilanza del mercato (Information and Communication System for Market Surveillance, ICSMS) (5), che fungerà da banca dati delle informazioni in materia di vigilanza del mercato nonché da canale di comunicazione per le autorità preposte a detta vigilanza.

3.   Conclusioni

28.

Il GEPD apprezza che la proposta abbia in certa misura tenuto conto delle questioni riguardanti la protezione dei dati. Nel presente parere, tuttavia, il GEPD formula alcune raccomandazioni sul modo di migliorare ulteriormente la proposta dal punto di vista della protezione dei dati.

29.

In particolare, il GEPD raccomanda di:

inserire una disposizione sostanziale volta a chiarire che l’obiettivo della proposta non è introdurre deroghe generali ai principi di protezione dei dati e che la pertinente legislazione in materia di trattamento dei dati personali [ossia le norme nazionali che danno attuazione alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001] restano pienamente applicabili nel contesto della vigilanza del mercato. Inoltre, sarebbe opportuno apportare alcune modifiche redazionali al testo del considerando 30,

modificare gli articoli 19 e 21 della proposta onde garantire che nei sistemi RAPEX e ICSMS, rispettivamente, siano trattati ai fini della vigilanza del mercato solo i dati personali che sono strettamente necessari, in linea con i principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati,

stabilire nella proposta di regolamento (per esempio agli articoli 19 e 21) periodi determinati di conservazione dei dati personali trattati nei sistemi RAPEX e ICSMS, tenendo presente che, ai sensi della normativa UE sulla protezione dei dati, sarebbe difficile giustificare un periodo illimitato di conservazione dei dati personali (anche se potrebbe essere giustificabile nel caso di informazioni riguardanti i prodotti),

mantenere l’approccio attraverso cui si forniscono al pubblico informazioni su prodotti non sicuri (tramite il sito web del sistema RAPEX) senza divulgare i dati personali degli operatori economici responsabili di tali prodotti e adottare un approccio analogo in tutti i casi in cui le autorità di vigilanza del mercato pubblicano informazioni e dati nell’ambito della proposta,

includere, qualora fosse intenzione del legislatore prevedere la pubblicazione dei dati personali degli operatori economici (per esempio quale sanzione in caso di violazioni ripetute o come ulteriore elemento di dissuasione), disposizioni sostanziali esplicite che specifichino almeno quale tipo di dati personali può essere reso pubblico e a quale/i scopo/i. In tale contesto, si richiama l’attenzione sulla necessità di considerare modalità di pubblicazione che abbiano un’ingerenza minima nel diritto di un individuo al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei propri dati personali, in linea con la sentenza Schecke  (6) della Corte di giustizia,

integrare le disposizioni sulla partecipazione al sistema RAPEX dei paesi candidati, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali (articolo 19, paragrafo 4) e quelle sullo scambio internazionale di informazioni riservate (articolo 22) con riferimenti espliciti a disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali in linea con quelle vigenti nell’Unione, come richiesto dall’articolo 25 della direttiva 95/46/CE e dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2013

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2013) 75 final.

(2)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE [COM(2013) 78 final].

(3)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(4)  http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

(5)  https://www.icsms.org/icsms/App/index.jsp

(6)  Sentenza della Corte 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR, Hartmut Eifert/Land Hessen, Racc. pag. I-11063.


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